Una sentenza della Corte di Appello di L’Aquila chiarisce una questione non presente nell’Art.141 del d.lgs. n.209/2005, il decreto riguardante l’indennizzo al “terzo trasportato”: l’assicurazione auto deve sempre risarcire i danni  al passeggero all’interno della macchina, in qualunque caso. Il risarcimento, infatti, è obbligatorio anche nel caso in cui sia colpa del conducente e anche se non c’è stato uno scontro tra auto ma, per esempio, la vettura è uscita di strada.

Cosa dice la legge sull’indennizzo al terzo trasportato

In teoria, ciò che prescrive la legge sull’indennizzo al terzo trasportato è che in qualsiasi caso di sinistro stradale, il passeggero eventualmente coinvolto con lesioni personali perché all’interno di uno dei veicoli implicati nell’incidente, deve sempre essere rimborsato da parte dell’assicurazione dell’auto in cui si trovava. L’indennizzo è obbligatorio anche nel caso di danni alle cose di sua proprietà. Il passeggero ha facoltà di richiedere i danni direttamente alla compagnia assicurativa, tramite la procedura di richiesta di indennizzo diretto.

Questa legge, però, è stata interpretata in maniera diversa da alcune compagnie assicurative che, attraverso i loro legali, hanno fatto ricorso in un processo su una vicenda analoga affermando che la regola si applica solo nel caso di scontro tra veicoli, e non nel caso in cui l’incidente avvenga senza impatti con altre macchine. Infatti, secondo loro, l’assicurazione non dovrebbe risarcire il passeggero nel caso in cui un’auto esca di strada e colpisca qualcosa che non sia un’altra automobile.

La sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila

Nel processo di appello, però, il giudice della Corte d’Appello di L’Aquila non ha accolto l’interpretazione dei legali della compagnia assicurativa e ha confermato che la norma riguarda tutti i casi di incidente stradale, a prescindere dalla responsabilità e dalla presenza o meno di scontro con altri veicoli. Fintanto che c’è stato danno a un passeggero o alle sue cose, l’assicurazione dell’auto su cui viaggiava deve rimborsarlo. Questo perché la legge nasce con l’intento di tutelare il terzo trasportato, dandogli la sicurezza di un indennizzo senza dover dimostrare la responsabilità o le dinamiche dell’incidente.

La decisione del giudice di appello segue diverse sentenze della Corte Costituzionale, secondo cui il passeggero che viene danneggiato da un sinistro stradale deve sempre avere la possibilità di avvalersi dell’indennizzo diretto da parte dell’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, oltre alle normali azioni di responsabilità civile.

Come si richiede l’indennizzo diretto?

Quindi, il passeggero rimasto vittima del sinistro stradale o che ha visto le proprie cose danneggiarsi a cause dell’incidente, può fare richiesta di indennizzo diretto all’assicurazione dell’auto che lo trasportava. Ma come funziona l’indennizzo diretto? Il passeggero dovrà inviare una raccomandata A/R specificando i suoi dati anagrafici, i tempi in cui il perito della compagnia può ispezionare eventuali cose danneggiate, le circostanze dell’incidente, il suo codice fiscale, la sua età, il suo reddito, la sua attività, l’entità delle lesioni che ha subito, le attestazioni mediche di avvenuta guarigione oppure lo stato di famiglia in caso di morte del passeggero.

La compagnia potrà fargli un’offerta di risarcimento entro 90 giorni, che può essere accettata o meno. Se viene accettata, l’indennizzo arriverà entro 15 giorni, altrimenti arriverà comunque e verrà considerata come un anticipo dell’eventuale rimborso complessivo.

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