Come noto la legge di stabilità 2016 ha previsto la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica.
Da quando è giunta questa notizia si sono moltiplicati moduli e modulini vari per chiedere di non pagare il canone perché non in possesso dell’apparato televisivo, ma l’unico valido è quello emesso dall’Agenzia delle Entrate che trovate in fondo a questo articolo.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, appena approvato il modello di dichiarazione sostitutiva per attestare la non detenzione del televisore e quindi non pagare il canone Rai.
Questo Modulo, inoltre, è la risposta alle tante domande che ci sono state fatte in questi giorni su come doveva comportarsi chi aveva più immobili, oppure chi aveva più utenza in un unico immobile.
Il modulo, infatti, dovrà essere presentato dal titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, e prevede le seguenti possibilità:
- la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento (tale dichiarazione non è più presentabile);
- la dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
Nel caso, poi, che la situazione variasse nel tempo, la modulistica prevede anche una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa.
La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
L’autocertificazione di non possesso della televisione ai fini del non pagamento del canone Rai in bolletta potrà essere inviata in via telematica, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 10 maggio 2016, oppure per posta entro, però, il 30 aprile, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
La documentazione ha validità annuale e dovrà essere dunque rinnovata ogni anno fino a quando permane l’unica possibilità di non pagare il canone, fino a quando cioè non si possiede alcun apparecchio televisivo, e dovrà essere cura di chi invia il modello conservare tutte le ricevute per dieci anni.
Scarica il modulo da qui: [wpdm_package id=’69577′]
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate e, comunque, a leggere il nostro articolo di approfondimento che trovate qui
fanno schifo
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