Avv. Francesco Pandolfi – Con sentenza n. 362 del 23 aprile 2019, la Sezione 1 del Tar Bologna ha messo in risalto il criterio in forza del quale, in tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata dal d. lgs. n. 165/2001 art. 30, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Mobilità tra PP.AA. e giurisdizione del giudice ordinarioIllegittimità silenzio su istanza procedura concorsualeLa soluzione della magistraturaMobilità tra PP.AA. e giurisdizione del giudice ordinario[Torna su]Visto che tale procedura integra solo una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e che, dunque, in buona sostanza si tratta di una forma di cessione del contratto, ne consegue che la giurisdizione sull’eventuale controversia ad essa re…

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