Avv. Gianluca Piemonte – Il guasto tecnico è uno dei motivi più frequenti di un volo cancellato o in ritardo. Ma dal 2008 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che il guasto tecnico non rientra nella nozione di circostanza eccezionale di cui all’art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004. Con la conseguenza che il vettore è obbligato a corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 pari a 250, 400 o 600 euro, a seconda della lunghezza della tratta aerea.
In passato, le compagnie aeree invocavano il motivo tecnico per giustificare la cancellazione o il ritardo di un volo aereo, al fine di negare al passeggero la predetta compensazione pecuniaria. Per la verità, il guasto tecnico veniva utilizzato anche come pretesto per coprire motivi different…