Le misure di sostegno alla genitorialità, come il congedo parentale, hanno subito importanti modifiche durante l’emergenza Coronavirus per rispondere alle esigenze delle famiglie. Sebbene quelle disposizioni specifiche fossero temporanee, il diritto al congedo parentale rimane uno strumento stabile e fondamentale per i genitori lavoratori. Comprendere come funziona oggi è essenziale per poterne usufruire correttamente.

Cos’è il congedo parentale e a chi spetta

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. Si tratta di un diritto individuale che spetta a entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che l’altro genitore lavori o meno. Possono richiederlo diverse categorie di lavoratori, tra cui:

  • Lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico.
  • Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.
  • Lavoratori autonomi, con regole specifiche per la loro categoria.

Il congedo può essere richiesto entro i primi 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Durata e suddivisione tra i genitori

La durata complessiva del congedo parentale e la sua ripartizione tra i genitori sono definite dalla legge per garantire flessibilità e condivisione delle responsabilità di cura. Le regole generali prevedono i seguenti limiti:

  • Madre lavoratrice dipendente: può usufruire di un periodo massimo di 6 mesi di congedo, continuativi o frazionati.
  • Padre lavoratore dipendente: ha diritto a un periodo massimo di 6 mesi, che possono diventare 7 se si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.
  • Limite complessivo per entrambi i genitori: la durata totale del congedo non può superare i 10 mesi. Il limite sale a 11 mesi se il padre usufruisce del periodo esteso a 7 mesi.
  • Genitore solo: ha diritto a un periodo massimo di 11 mesi di congedo.

Questa struttura incentiva una partecipazione più attiva del padre alla cura dei figli, promuovendo un equilibrio tra vita professionale e familiare.

La retribuzione durante il congedo

Durante il periodo di congedo, il genitore non percepisce lo stipendio pieno, ma un’indennità a carico dell’INPS. La misura di questa indennità è cambiata nel tempo. Attualmente, per i lavoratori dipendenti, la retribuzione è così strutturata:

  • Primo mese: indennità pari all’80% della retribuzione.
  • Secondo mese: indennità pari all’80% della retribuzione (utilizzabile entro il sesto anno di vita del bambino).
  • Periodi successivi: indennità pari al 30% della retribuzione, fino a un massimo di 9 mesi totali indennizzati tra entrambi i genitori.

L’indennità al 30% per i periodi successivi ai primi due mesi spetta fino al dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Come presentare la domanda all’INPS

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS. È fondamentale inviare la richiesta prima dell’inizio del periodo di astensione o, al più tardi, il giorno stesso. Il datore di lavoro deve essere preavvisato secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Le modalità per inoltrare la domanda sono le seguenti:

  1. Portale web dell’INPS: accedendo con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
  2. Contact Center Integrato: chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 0766036164 (da rete mobile a pagamento).
  3. Patronati e intermediari abilitati: che offrono assistenza gratuita per la compilazione e l’invio della pratica.

È importante compilare la domanda con attenzione, specificando le date esatte del periodo di congedo che si intende richiedere.

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Di admin