Morosità in bolletta? Tutta colpa dei piccoli operatori che non vogliono assumersi il rischio d’impresa

Feb 25, 2018 #1, #180, #182, #199, #200, #201, #2015, #2016, #218, #26, #3, #30, #34, #40, #47, #50, #52, #53, #55, #58, #70, #75, #80, #81, #82, #84, #99, #AB, #ABI, #agli, #alla, #alle, #AMP, #anche, #ancora, #anno, #APE, #APP, #arriva, #ATO, #attiva, #auto, #AV, #aziende, #azione, #base, #BB, #bene, #bolletta, #bollette, #CAD, #cambia, #cani, #care, #cari, #caso, #CE, #centro, #cessa, #chiede, #CID, #CIPA, #codici, #come, #cono, #consigli, #consiglio, #consulta, #consuma, #consumatore, #consumatori, #conti, #contro, #corso, #costi, #dalla, #dati, #debiti, #decreto, #degli, #della, #delle, #dentro, #detto, #deve, #devono, #dimostrare, #diretta, #distributori, #diversi, #dopo, #dove, #ecco, #elettrica, #EM, #EMA, #energia, #energia elettrica, #ENI, #euro, #fare, #FEBBRAIO, #ferma, #FI, #fino, #GE, #GU, #IATA, #Il Consiglio, #INAL, #ING, #IO, #IP, #Iran, #ISC, #ISS, #IT, #iva, #La Consulta, #La Sentenza, #La Stampa, #LAZIO, #LC, #legge, #legislativo, #libera, #Libero Mercato, #Lo Stato, #lombardia, #MAI, #MAR, #MARZO, #mercato, #Mercato Libero, #mezzo, #milioni, #misura, #nella, #norme, #nuova, #obbligo, #oggi, #Ora, #PA, #paga, #parte, #PEC, #picco, #piccoli, #PIL, #POS, #post, #posta, #PRA, #prima, #qual, #quando, #quanto, #questa, #raccoglie, #RAI, #RAL, #RC, #regioni, #rete, #RI, #richiedere, #richiesta, #richieste, #Ricorso al TAR, #rischio, #risponde, #RSA, #RSI, #salta, #saranno, #sempre, #sentenza, #senza, #servizi, #servizio, #Servizio Idrico, #siamo, #sistema, #soldi, #solo, #SP, #stampa, #stato, #sugli, #sulla, #sulle, #TAR, #TARI, #TAV, #territori, #TI, #TIM, #trasporto, #Tre, #TU, #tutti, #TUTTO, #UE, #ufficio, #uova, #utenti, #verso, #vigore
Morosità in bolletta? Tutta colpa dei piccoli operatori che non vogliono assumersi il rischio d’impresa

Si rende necessario fare chiarezza sulla questione morosità che impera sulla stampa in questi giorni,

 

partendo dalla delibera dell’Autorità per l’energia del 1° febbraio 2018: la 50/2018/R/eel che stabilisce le “disposizioni relative al riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema”, in parole povere si riferisce a tutto il clamore suscitato dalla socializzazione integrale della morosità.
E’ bene sapere, ad onor del vero, che questi oneri sono già a carico dell’utente finale dal 1999, quando è entrato in vigore il decreto legislativo del 16 marzo dello stesso anno.
Fino ad oggi, i venditori che volevano entrare nel mercato e vendere energia e gas, dovevano prestare delle garanzie per dimostrare di essere onesti e solventi, riuscendo a far fronte alle fideiussioni richieste dai distributori di energia che gli permettono di passare sulla rete elettrica. I venditori, per stare sul mercato, dovevano garantire con delle loro fideiussioni, poi comunque avrebbero potuto richiedere i soldi dei morosi sempre sulle bollette, sul fondo di compensazione. Quindi in sintesi, prima anticipavano e poi riprendevano.
Alcuni operatori si sono lamentati della onerosità di queste fideiussioni, che erano a discrezione del distributore, pertanto se quest’ultimo decideva di far saltare il venditore (utente della rete) chiedendogli di saldare la morosità, il venditore “saltava”. Si sono perciò appellati al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 2182 del 2016 accoglie la richiesta degli operatori, affermando che: “non è il venditore a dover fornire le garanzie al distributore, perché le leggi che hanno costituito gli oneri generali di sistema dicono che sono in capo all’utente e continua affermando che, l’Autorità per l’energia non ha il potere di imporre ai venditori di pagare le garanzie ai distributori”, quindi i venditori hanno fatto ricorso al TAR contro la delibera dell’Autorità.
Molti operatori cominciano quindi a ricorrere al TAR della Lombardia (competente perché sede territoriale dove opera l’Autorità per l’energia), il quale sposa l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui gli oneri generali di sistema non devono ricadere sui venditori ma solo ed esclusivamente sugli utenti finali.
Quindi ecco che l’Autorità per adeguarsi a questo orientamento emette la delibera 50/2018/R/eel e ri-stabilisce il meccanismo della spalmatura di queste morosità, ma il fatto che dovessero essere socializzate era già pacifico secondo le norme vigenti. Se prima i venditori (utenti della rete) dovevano prestare delle garanzie ai distributori proporzionalmente al monte di utenti serviti, a prescindere dal fatto che il venditore riuscisse a riscuotere o meno le morosità, in quanto interfaccia diretta del consumatore, ora con la nuova disciplina invece, le garanzie dei venditori non devono più essere in proporzione agli utenti serviti e quindi alla quota di mercato che ricoprono, ma in proporzione a tutta la morosità (unpaid ratio del libero mercato) con riferimento alle regioni del centro sud, dove quest’ultima è palesemente più elevata, venendo ricompresa nella sua totalità, ovvero in mezzo ci sono anche gli utenti che non pagano perché in attesa di verifica della bolletta o comunque i morosi non volontariamente tali.
Morosità quindi ricaricate per tutti negli nei servizi di trasporto, con una quota calcolata facendo riferimento a morosità generate nel 2015/2016 nel libero mercato e nel centro-sud, meccanismo peraltro già adottato nel servizio idrico.
Dopo questo excursus, la notizia quindi quale è?
Che gli operatori di mercato non avranno più da assumersi alcun rischio di impresa e con l’avvento del mercato libero avranno solo benefici da questo sistema. Ma soprattutto che nonostante questo sistema, al GSE, alla SOGIN, alle Ferrovie dello Stato, agli energivori, continueranno ad essere garantiti sempre i fondi derivanti dagli oneri di sistema , senza se e senza ma.
Gli oneri di sistema non pagati li ritroveremo in bolletta in una voce inserita nella componente servizi di trasporto ad oggi, e non sarà identificata con un voce a sè tale da vedere l’importo ad utenza.
I distributori per parte loro, come specificato nella delibera, ammettono che seppur gravoso il compito di tentata riscossione delle morosità, non deve essere dimostrato dai venditori. Pertanto l’attività di riscossione, rimane in capo al venditore ma non devono dimostrare neppure di aver tentato di raccogliere le morosità, perché saranno remunerati a prescindere dal fondo di compensazione alimentato dal corrispettivo specifico da applicare ai clienti finali.
Gli oneri di sistema sono addebitati al cliente finale dai venditori di energia, che li versa al distributore, che li gira alla Cassa Conguagli che a sua volta li gira al GSE.
Altro aspetto fondamentale: la morosità, a prescindere dalla qualità dei dati di misura messa a disposizione dal venditore, verrà comunque riscossa dal meccanismo di compensazione.
Perché se questo meccanismo di spalmatura delle morosità a carico degli utenti esiste già dal 1999, ce ne siamo accorti solo ora? Come suddetto, mentre prima i venditori di energia dovevano fornire delle garanzie per poter entrare a far parte del mercato e assumersi il rischio di mancato pagamento che comunque gli veniva riconosciuto, oggi possono far parte del mercato senza assumersi alcun rischio perché il mancato “incasso” gli viene riconosciuto dal fondo di compensazione, rimpinguato dall’utente finale attraverso una voce in bolletta che sta nei servizi di trasporto.
La morosità è sempre stata spalmata in bolletta, da sempre il consumatore paga, ma l’Autorità ha cambiato il meccanismo, quindi l’operatore non è più incentivato a fare una bolletta corretta e puntuale come col meccanismo precedente perché ne rispondeva in prima persona con le proprie garanzie, ora l’obbligo di garanzia è stato spostato completamente in capo ai consumatori che attraverso la socializzazione della morosità riempiranno le casse del fondo di compensazione.
Inoltre da sapere che, la delibera 50/2018 si attua già a partire da gennaio 2016, perché retroattiva.
Dopo questa bella pseudo-novità che per il consumatore è assodata, ne sta arrivando un’altra, sulla base della consultazione 52/2018/R/eel sul “meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi e altrimenti non recuperabili, applicabile agli utenti del servizio di trasporto di energia elettrica”, ancora in consultazione fino al 26 febbraio. Se passerà quest’altra delibera ciò che verrà socializzato sui consumatori con lo stesso principio, sarà anche la morosità lasciata dalle aziende elettriche fallite.
Caso eclatante quello dell’azienda Gala, fallita per diversi motivi, per la quale i suoi debiti rientrerebbero invece nel meccanismo stabilito dall’Autorità di cui sopra e quindi sugli utenti finali. Il principio è che attraverso la socializzazione integrale si andrebbe a colmare un buco di 200 milioni di euro (prima tranche) che altrimenti rimarrebbe scoperto, quindi se sulla base della legislazione succitata è sancito che sia il consumatore a pagare, perché non metterci dentro anche i debiti di un operatore per così dire leggero.

Dott.ssa Carla Pillitu,
Ufficio Stampa CODICI
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