di Annamaria Villafrate: l’ordinanza n. 8197/2020 (sotto allegata) conferma la sanzione di 524, 33 euro dell’Asl nei confronti di un supermercato, per violazione dell’obbligo di preconfezionamento del pane precotto e surgelato. Il preconfezionamento non lede l’iniziativa economica privata così come non discrimina chi vende il pane precotto e surgelato rispetto a chi mette in vendita quello fresco. L’obbligo inoltre ha un’importante utilità sociale, che è quella di informare il consumatore delle caratteristiche del prodotto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 41 della Costituzione.
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Multa per violazione obbligo preconfezionamento pane precotto surgelato
Il ricorso in Cassazione degli ingiunti
L’obbligo di preconfezionamento non lede la libertà economica e non viola il di…

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