Il contributo unificato è una tassa che i cittadini devono versare allo Stato per poter avviare un procedimento giudiziario in ambito civile, amministrativo o tributario. Introdotto con il Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), ha lo scopo di semplificare la riscossione dei costi legati alla giustizia, sostituendo diverse imposte precedenti come i bolli, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria. L’importo non è fisso, ma varia in base al valore della causa e al tipo di procedimento.

Che cos’è e a cosa serve il Contributo Unificato

Il contributo unificato è a tutti gli effetti un tributo erariale, come confermato dalla Corte Costituzionale. La sua funzione è quella di finanziare una parte dei costi del servizio giustizia. Il suo pagamento è un presupposto necessario per l’iscrizione a ruolo della causa, ovvero per l’avvio formale del processo. Senza il versamento di questa tassa, l’atto non può essere depositato in tribunale e il procedimento non può iniziare. La sua introduzione ha permesso di unificare in un unico versamento diverse spese che in passato rendevano più complessa la gestione dei costi processuali.

Quando e chi deve pagare il Contributo Unificato

Il pagamento del contributo unificato è richiesto al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, per ogni grado di giudizio. Questo significa che va pagato per il primo grado, per l’eventuale appello e per il ricorso in Cassazione. L’onere del pagamento ricade sulla parte che avvia il procedimento, ovvero l’attore nel processo civile o il ricorrente in quello amministrativo.

Esiste un’eccezione importante: se la parte convenuta (cioè chi viene citato in giudizio) decide di non limitarsi a difendersi ma propone a sua volta una domanda autonoma, chiamata domanda riconvenzionale, è tenuta a versare un contributo unificato calcolato sul valore della propria domanda. Se non lo fa, il contributo viene calcolato sull’importo massimo previsto dalla legge.

Come si calcola l’importo: scaglioni e importi fissi

L’importo del contributo unificato non è uguale per tutti i processi. La legge prevede due modalità principali di calcolo: in base a scaglioni di valore della controversia o in misura fissa per specifiche materie. È fondamentale dichiarare correttamente il valore della causa nell’atto introduttivo per determinare l’importo esatto.

Calcolo in base al valore della causa

Per la maggior parte delle cause civili, l’importo è progressivo e cresce all’aumentare del valore economico della controversia. Ecco i principali scaglioni:

  • Per cause di valore fino a 1.100 €: 43 €
  • Per cause di valore superiore a 1.100 € e fino a 5.200 €: 98 €
  • Per cause di valore superiore a 5.200 € e fino a 26.000 €: 237 €
  • Per cause di valore superiore a 26.000 € e fino a 52.000 €: 518 €
  • Per cause di valore superiore a 52.000 € e fino a 260.000 €: 759 €
  • Per cause di valore superiore a 260.000 € e fino a 520.000 €: 1.214 €
  • Per cause di valore superiore a 520.000 €: 1.686 €

Per le cause di valore indeterminabile, l’importo è di 237 € se di competenza del Giudice di Pace e di 518 € per quelle di competenza del Tribunale.

Importi fissi per specifici procedimenti

In alcuni casi, la legge stabilisce un importo fisso a prescindere dal valore. Ad esempio:

  • 98 € per i procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto.
  • 43 € per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (se il reddito del ricorrente non supera una certa soglia).
  • 278 € per i processi esecutivi immobiliari (pignoramenti di case, terreni, ecc.).
  • 851 € per le procedure fallimentari.

Variazioni e sanzioni: quando l’importo cambia

L’importo del contributo unificato può subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, a seconda delle fasi e dell’esito del processo.

Aumenti e riduzioni

L’importo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (appello) e raddoppiato per i processi davanti alla Corte di Cassazione. Al contrario, è dimezzato per alcuni procedimenti speciali e più rapidi, tra cui:

  • Procedimenti per decreto ingiuntivo.
  • Procedimenti di sfratto per morosità o finita locazione.
  • Procedimenti cautelari e d’urgenza.

Sanzioni

Il contributo unificato assume anche una funzione sanzionatoria. Se un’impugnazione (appello o ricorso) viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è condannata a versare un ulteriore importo pari a quello già pagato. In pratica, il costo raddoppia. Altre sanzioni scattano se il difensore omette di indicare il proprio indirizzo PEC o codice fiscale, o se una parte aumenta il valore della causa senza dichiararlo e versare l’integrazione dovuta.

Casi di esenzione dal pagamento

La legge prevede diverse situazioni in cui il contributo unificato non è dovuto. L’esenzione più nota è quella per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio). Altri casi rilevanti di esenzione includono:

  • I procedimenti in materia di famiglia relativi a minori (es. affidamento, mantenimento dei figli).
  • Le procedure di interdizione e inabilitazione.
  • Le controversie di lavoro individuali, di pubblico impiego e quelle in materia di previdenza e assistenza, a condizione che il reddito imponibile del ricorrente non superi il triplo dell’importo previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio.
  • I procedimenti di correzione di errore materiale.

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Di admin