di Annamaria Villafrate – La Cassazione n. 11915/2020 (sotto allegata) chiarisce che nel momento in cui un imputato è stato condannato per il reato di stalking condominiale con sentenza passata in giudicato, se poi commette nuove condotte in grado di integrare lo stesso reato, non può esserci collegamento tra i fatti commessi prima e dopo l’intervenuto giudicato. In caso contrario il soggetto verrebbe giudicato due volte, in palese violazione del principio del ne bis in idem. Accusa di stalking condominialeMancata rinnovazione delle proveCondotte persecutorie e giudicatoAccusa di stalking condominiale[Torna su]
La Corte d’Appello riforma la sentenza di assoluzione di primo grado emessa nei confronti dell’imputato, accusato di stalking condominiale in danno di diversi condomini residen…

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