L’esercizio del diritto di critica in ambito professionale, specialmente all’interno di un procedimento giudiziario, ha confini precisi che non possono essere superati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12490 del 2020, confermando la condanna per diffamazione e l’obbligo di risarcimento danni a carico di un consulente tecnico di parte (CTP) che aveva utilizzato espressioni sarcastiche e offensive nei confronti del consulente tecnico d’ufficio (CTU).
Il caso: critiche tecniche o attacco personale?
La vicenda giudiziaria ha origine da una relazione tecnica redatta da un consulente di parte nell’ambito di una causa civile. Nel documento, il professionista non si è limitato a contestare le conclusioni del perito nominato dal giudice, ma ha usato un linguaggio definito dai giudici come “esagerato, sarcastico, sbeffeggiante e gratuitamente infamante”. Le sue osservazioni travalicavano l’analisi tecnica per sfociare in un attacco personale alla reputazione e alla competenza del CTU.
In particolare, il CTP aveva accusato il collega di scarsa conoscenza della medicina legale e di agire con il fine di tutelare la reputazione di una struttura sanitaria. Queste affermazioni, ritenute lesive dell’onore e del decoro professionale del CTU, hanno portato alla condanna per diffamazione aggravata sia in primo grado che in appello, con l’obbligo di risarcire la parte offesa con una somma di 7.000 euro. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del consulente, rendendo la condanna definitiva.
Il diritto di critica e il limite della continenza
La sentenza della Cassazione ribadisce un principio fondamentale che regola la libertà di espressione: il diritto di critica non è assoluto e incontra un limite invalicabile nella cosiddetta “continenza”. Questo significa che le espressioni utilizzate devono essere corrette e proporzionate allo scopo.
Nel contesto di un dibattito tecnico-giudiziario, è legittimo esprimere dissenso e muovere critiche, anche aspre, all’operato altrui. Tuttavia, tale critica diventa illecita quando si trasforma in un’aggressione gratuita alla persona. La Corte ha chiarito che i toni utilizzati dal consulente erano del tutto sproporzionati rispetto alla finalità critica del suo elaborato. Le espressioni denigratorie non erano funzionali a sostenere una tesi tecnica, ma miravano unicamente a screditare la figura professionale del CTU.
Quando la critica diventa diffamazione
Per distinguere una critica legittima da un’offesa diffamatoria, è utile considerare i seguenti aspetti:
- Pertinenza: Le osservazioni devono riguardare l’oggetto della discussione (in questo caso, la perizia tecnica) e non la persona in sé.
- Veridicità: I fatti su cui si basa la critica devono essere veri o quantomeno presentati in modo corretto.
- Continenza: La forma espressiva deve essere misurata e non deve trasmodare in insulti, sarcasmo gratuito o insinuazioni personali.
Nel caso specifico, è stato proprio il superamento del limite della continenza a determinare la condanna.
Cosa significa questa sentenza per i consumatori
Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche per chiunque sia coinvolto in una causa legale che richieda una consulenza tecnica (ad esempio, in casi di malasanità, vizi di costruzione o incidenti stradali). I cittadini si affidano ai propri consulenti di parte per tutelare i loro interessi e contestare, se necessario, le conclusioni del perito del tribunale.
La sentenza della Cassazione rafforza la garanzia che il confronto tecnico avvenga in un clima di correttezza e professionalità. Protegge l’integrità del processo giudiziario, evitando che il dibattito degeneri in una disputa personale. Inoltre, tutela la reputazione dei professionisti che operano come ausiliari del giudice, assicurando che possano svolgere il loro incarico senza essere oggetto di attacchi ingiustificati.
Per i consumatori, ciò significa che il proprio consulente è tenuto a un comportamento rigoroso non solo sul piano tecnico, ma anche su quello deontologico. Un professionista serio e competente basa le proprie argomentazioni sulla solidità dei dati e delle analisi, non sull’uso di un linguaggio aggressivo o offensivo, che oltre a essere illecito, può rivelarsi controproducente.
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