Ricevere una multa per la mancata revisione dell’auto è un’eventualità comune, soprattutto con l’aumento dei controlli effettuati tramite dispositivi elettronici. Tuttavia, non tutte le sanzioni elevate senza il fermo del veicolo sono legittime. Una nota del Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti cruciali sui limiti di utilizzo di queste tecnologie, definendo quando una multa notificata a casa può essere considerata valida e quando, invece, può essere contestata con successo.

La regola generale: la contestazione immediata

Il Codice della Strada stabilisce come principio fondamentale la contestazione immediata della violazione. Questo significa che, di norma, l’agente accertatore deve fermare il veicolo e consegnare il verbale direttamente al conducente. Questa procedura ha una duplice finalità:

  • Garantire la certezza dell’infrazione e identificare senza dubbi il responsabile.
  • Tutelare la sicurezza stradale, impedendo al veicolo non in regola (ad esempio, senza revisione o assicurazione) di proseguire la circolazione.

La notifica successiva della multa presso la residenza del proprietario del veicolo, nota come contestazione differita, rappresenta un’eccezione a questa regola e può avvenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Multa per revisione scaduta: quando è valida senza fermo?

La possibilità di multare un veicolo per revisione scaduta senza fermarlo dipende interamente dal tipo di dispositivo elettronico utilizzato per l’accertamento. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la contestazione differita è legittima solo se la violazione è rilevata da apparecchiature omologate per funzionare in modo completamente automatico, senza la presenza fisica di un operatore di polizia.

Dispositivi omologati e non omologati: la differenza cruciale

Non tutti i dispositivi elettronici sono uguali. È fondamentale distinguere tra due categorie:

  1. Dispositivi omologati per l’accertamento automatico: Si tratta di sistemi, come quelli per il controllo degli accessi alle ZTL o alcuni tipi di autovelox, che sono specificamente approvati dal Ministero per rilevare determinate infrazioni in modo autonomo. Se un dispositivo di questo tipo, regolarmente omologato anche per il controllo della revisione (art. 80 del Codice della Strada), rileva l’irregolarità, la multa notificata a casa è valida.
  2. Dispositivi di supporto all’agente: Molti strumenti elettronici, come tablet o smartphone in dotazione alle pattuglie, sono semplici supporti operativi. Permettono all’agente di verificare in tempo reale la copertura assicurativa o la scadenza della revisione interrogando le banche dati. In questo caso, il dispositivo non accerta la violazione in autonomia, ma fornisce un’informazione all’operatore. Di conseguenza, l’agente che utilizza tale strumento deve essere presente e procedere al fermo del veicolo per effettuare la contestazione immediata.

Se la multa viene notificata a casa basandosi su una verifica fatta con un dispositivo non omologato per l’accertamento automatico e in assenza di una pattuglia che ha tentato di fermare il veicolo, la sanzione è illegittima.

Cosa fare se si riceve una multa illegittima

Se hai ricevuto un verbale per mancata revisione senza essere stato fermato, è importante verificare le condizioni dell’accertamento. Il verbale deve specificare chiaramente il motivo per cui non è stata effettuata la contestazione immediata e, idealmente, il tipo di strumentazione utilizzata.

Il principale motivo di contestazione si basa proprio su questo punto: se l’accertamento è avvenuto tramite un dispositivo non omologato per il rilevamento automatico a distanza, la multa può essere annullata. Un caso emblematico, citato nella nota ministeriale, ha visto il Prefetto di Mantova accogliere il ricorso di un automobilista proprio perché la violazione era stata rilevata con apparecchiature non omologate, rendendo la contestazione differita non valida.

Per contestare il verbale, è possibile presentare ricorso:

  • Al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica.
  • Al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica.

È consigliabile analizzare attentamente il verbale e, se necessario, richiedere chiarimenti sul tipo di dispositivo utilizzato per l’accertamento.

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Di admin