Affrontare il pagamento delle rate del mutuo può diventare difficile in periodi di incertezza economica. Per sostenere i titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa, esiste uno strumento pubblico chiamato Fondo di Solidarietà, noto anche come Fondo Gasparrini. Questo fondo permette di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate, offrendo un aiuto concreto a chi si trova in una situazione di difficoltà lavorativa o personale.
Che cos’è e come funziona il Fondo Gasparrini
Il Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito per consentire ai cittadini di interrompere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo determinato. Durante la sospensione, il Fondo si fa carico del 50% degli interessi maturati, che vengono versati direttamente alla banca. Il restante 50% degli interessi dovrà essere rimborsato dal mutuatario al termine del periodo di ammortamento originale, attraverso rate aggiuntive.
La durata del piano di ammortamento del mutuo viene prolungata per un periodo pari a quello della sospensione, senza l’applicazione di penali o costi aggiuntivi.
Chi può richiedere la sospensione del mutuo
Per accedere ai benefici del Fondo Gasparrini, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici, sia per quanto riguarda il richiedente sia per le caratteristiche del mutuo.
I requisiti del mutuo sono i seguenti:
- Deve essere stato concesso per l’acquisto dell’abitazione principale (prima casa).
- L’importo originario del mutuo non deve superare i 250.000 euro.
- Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
- Non devono essere presenti ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi.
Per quanto riguarda il richiedente, è necessario presentare un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro e trovarsi in una delle seguenti condizioni di difficoltà.
Eventi che danno diritto alla sospensione
La richiesta di sospensione può essere presentata al verificarsi di uno dei seguenti eventi, insorti successivamente alla stipula del contratto di mutuo:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato: sia a tempo indeterminato che determinato, ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale, dimissioni volontarie (salvo quelle per giusta causa) o licenziamento per giusta causa.
- Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario: per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (ad esempio, cassa integrazione), che comporti una riduzione del reddito.
- Morte o riconoscimento di grave handicap: oppure di un’invalidità civile non inferiore all’80%.
- Calo del fatturato per i lavoratori autonomi: per i lavoratori autonomi, liberi professionisti o imprenditori individuali, è possibile richiedere la sospensione se si è registrato un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente, a seguito della chiusura o restrizione della propria attività.
Durata della sospensione e come presentare la domanda
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere richiesta per un periodo massimo complessivo di 18 mesi, anche in più periodi distinti. La durata specifica dipende dalla condizione che ha generato la richiesta.
Per avviare la procedura, il mutuatario deve presentare la domanda direttamente alla banca presso cui ha stipulato il mutuo. Sarà l’istituto di credito a fornire il modulo specifico da compilare, che funge da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Insieme al modulo, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Un documento di identità valido.
- La documentazione che attesta la condizione di difficoltà (es. lettera di licenziamento, provvedimento di messa in cassa integrazione, certificato di invalidità).
Una volta ricevuta la documentazione, la banca la verifica e la inoltra a CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), l’ente gestore del Fondo, che valuterà la richiesta e comunicherà l’esito.
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