La sospensione delle attività didattiche ed educative, come avvenuto durante l’emergenza sanitaria del 2020, ha posto molte famiglie di fronte a un dilemma: è necessario continuare a pagare la retta per l’asilo nido o la scuola dell’infanzia anche se il servizio è interrotto? La questione riguarda principalmente le strutture private, dove il rapporto tra famiglia e istituto è regolato da un contratto. La risposta, basata su principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, è che la retta non è dovuta se la prestazione non viene fornita.
Asili pubblici e privati: un quadro differente
La gestione delle rette in caso di chiusura forzata varia notevolmente tra settore pubblico e privato. Per quanto riguarda gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali o statali, sono generalmente le stesse amministrazioni pubbliche a disporre la sospensione dei pagamenti. I Comuni, ad esempio, emettono provvedimenti specifici per interrompere l’addebito delle rette e dei costi accessori, come quelli per la mensa, per tutto il periodo di inattività.
La situazione è più complessa per le strutture private. In questo caso, il rapporto è di natura contrattuale e le famiglie si trovano a dover gestire la richiesta di pagamento da parte dell’istituto. È fondamentale, quindi, comprendere quali sono i propri diritti e come agire correttamente per tutelarsi.
Il principio legale: l’impossibilità di ricevere il servizio
Il Codice Civile italiano stabilisce un principio cardine nei contratti a prestazioni corrispettive, come quello per un servizio educativo: se una delle due prestazioni diventa impossibile per una causa non imputabile a nessuna delle parti, l’obbligazione si estingue. Questo concetto è noto come “impossibilità sopravvenuta della prestazione” (art. 1256 del Codice Civile).
Nel caso della chiusura di un asilo imposta da un’ordinanza governativa o da altre cause di forza maggiore, la struttura si trova nell’impossibilità oggettiva di erogare il servizio pattuito. Di conseguenza, viene a mancare anche l’obbligo della famiglia di corrispondere il pagamento. In altre parole, non si può essere tenuti a pagare per un servizio che, di fatto, non si riceve. Questo principio vale anche se la chiusura non dipende dalla volontà dell’istituto, ma da un evento esterno, straordinario e imprevedibile.
Cosa verificare nel contratto di iscrizione
Prima di intraprendere qualsiasi azione, è consigliabile rileggere attentamente il contratto firmato al momento dell’iscrizione. Alcuni contratti potrebbero contenere clausole specifiche che regolano le ipotesi di interruzione del servizio per cause di forza maggiore. Tuttavia, è importante sapere che non tutte le clausole sono legittime.
Una clausola che imponesse il pagamento integrale della retta anche in caso di chiusura prolungata e imposta dall’esterno potrebbe essere considerata vessatoria ai sensi del Codice del Consumo. Le clausole vessatorie sono quelle che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore. Pertanto, anche in presenza di una clausola di questo tipo, è possibile contestarne la validità.
Come comportarsi se la scuola insiste per il pagamento
Se l’istituto privato richiede il pagamento della retta nonostante la chiusura, i genitori possono seguire alcuni passi pratici per far valere i propri diritti:
- Comunicazione formale: Inviare una comunicazione scritta alla direzione dell’istituto, preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento. Nella lettera si deve spiegare che, a causa della sospensione del servizio per impossibilità sopravvenuta, si intende sospendere il pagamento della retta per il periodo di chiusura.
- Sospensione dei pagamenti: Interrompere i pagamenti automatici (ad esempio, addebiti diretti sul conto corrente) per le mensilità in cui il servizio non viene erogato.
- Richiesta di rimborso: Se la retta per il periodo di chiusura è già stata pagata, è possibile richiederne formalmente il rimborso.
È sempre preferibile cercare una soluzione dialogata con la scuola, che potrebbe proporre alternative come buoni per servizi futuri o sconti sulle rette successive. Tuttavia, la famiglia non è obbligata ad accettare queste soluzioni se preferisce la sospensione del pagamento o il rimborso.
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