L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha introdotto significative limitazioni alla libertà di circolazione, sollevando importanti interrogativi per i genitori separati o divorziati riguardo al diritto di visita dei figli, specialmente quando questi risiedono in un comune diverso. La questione centrale è stata bilanciare il fondamentale diritto del minore alla bigenitorialità con le inderogabili esigenze di tutela della salute pubblica.
Il principio della bigenitorialità come diritto fondamentale
Il diritto alla bigenitorialità è un pilastro del diritto di famiglia italiano. Esso sancisce il diritto del bambino a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, anche in seguito alla separazione o al divorzio. Questo principio non tutela solo l’interesse del genitore, ma soprattutto quello del minore, considerato preminente. Qualsiasi limitazione a questo diritto deve essere motivata da ragioni gravi e concrete che mettano a rischio il benessere del figlio.
Le restrizioni durante l’emergenza e l’interpretazione della norma
Durante le fasi più acute della pandemia, i decreti governativi (DPCM) hanno vietato gli spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Inizialmente, questa formulazione ha generato incertezza, portando alcuni a chiedersi se il diritto di visita rientrasse in queste eccezioni, soprattutto dopo l’introduzione di divieti di spostamento tra comuni diversi.
Tuttavia, sia il Governo, attraverso le FAQ ufficiali pubblicate sul proprio sito, sia la giurisprudenza hanno rapidamente chiarito la questione. È stato stabilito che gli spostamenti finalizzati a rispettare le modalità di affidamento e visita dei figli rientravano a pieno titolo tra le “situazioni di necessità”. L’esercizio del diritto-dovere di visita è stato quindi considerato una causa legittima per lo spostamento, anche al di fuori del proprio comune di residenza.
La conferma dei tribunali
Diversi tribunali, tra cui quello di Milano, si sono espressi in modo conforme, sottolineando che le disposizioni sull’affidamento dei minori, stabilite da un giudice, non potevano essere derogate dalle misure di contenimento. Impedire a un genitore di vedere il proprio figlio avrebbe significato violare un provvedimento giudiziario e, soprattutto, ledere il diritto del minore a mantenere un legame con entrambe le figure genitoriali.
Cosa fare in pratica: tutele e buonsenso
Anche se il diritto di visita è stato salvaguardato, il suo esercizio durante un’emergenza sanitaria richiede responsabilità e attenzione. È fondamentale agire sempre nell’interesse primario del minore, che include anche la sua salute. Ecco alcune indicazioni pratiche basate sull’esperienza di quel periodo:
- Comunicazione tra genitori: Il dialogo e il buonsenso sono essenziali. È importante che i genitori collaborino per trovare soluzioni che tutelino sia il rapporto con i figli sia la loro salute, ad esempio concordando modalità di visita che riducano i rischi di contagio.
- Rispetto delle norme sanitarie: L’esercizio del diritto di visita non esime dal rispetto di tutte le precauzioni sanitarie vigenti, come l’uso di mascherine, l’igiene delle mani e il distanziamento, quando richiesto.
- Autocertificazione: Durante i periodi di restrizione, era necessario compilare l’apposito modulo di autocertificazione, indicando come motivazione dello spostamento l’adempimento degli obblighi di affidamento dei figli.
- Prevalenza della salute: Se esiste un rischio concreto per la salute del bambino o di altri membri della famiglia (ad esempio, un genitore con sintomi o in quarantena), è doveroso posticipare la visita e trovare modalità alternative per mantenere il contatto, come videochiamate.
In conclusione, l’esperienza della pandemia ha confermato la solidità del principio di bigenitorialità nel nostro ordinamento. Sebbene le emergenze possano imporre limitazioni, i diritti fondamentali dei minori vengono tutelati, a condizione che il loro esercizio avvenga in modo responsabile e sicuro.
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