Consumatrice assicurata rinuncia a viaggio per il decesso del padre, la compagnia non vuole rimborsare.
Prosegue la proficua collaborazione tra Codici e Radio Cusano Campus. Nell’appuntamento di martedì 16 gennaio si è parlato di un caso particolarmente delicato.

Quello di una consumatrice di nome Maria, che aveva acquistato due biglietti per il Canada stipulando una polizza extra per il rimborso e che purtroppo ha perso il padre a poche ore dalla partenza, trovandosi ovviamente costretta a rinunciare al viaggio. Maria ha inviato il certificato di decesso alla compagnia aerea, che però chiede una documentazione extra (nello specifico la cartella clinica del padre) non prevista dal contratto di assicurazione stipulato.

Del caso si sta occupando Codici Lecce, nella persona dell’avvocato Stefano Gallotta, che innanzitutto ha spiegato come, secondo il codice civile, il consumatore debba essere tutelato anche in caso di clausole dubbie: “La signora Maria ha stipulato una polizza facoltativa che generalmente viene considerata in caso di viaggi particolarmente onerosi. Iniziamo col dire che esistono tantissime clausole contrattuali ed ipotesi di esclusione di operatività della polizza, ma che, in caso di clausola troppo generica, l’interpretazione dovrebbe essere sempre a favore del consumatore. Questo almeno ci dice il codice civile”.

Nel caso specifico di Maria la compagnia aerea si appella alla possibilità di esclusione indennizzo qualora l’evento provocante l’annullamento del viaggio fosse ragionevolmente prevedibile. “Un concetto molto generico – prosegue Gallotta – che però ha dei paletti. Il padre della signora Maria purtroppo era malato di cancro, ma lo era da tanto tempo, non era ricoverato e non era ad uno stadio terminale: in questo caso mi pare chiaro come non si possa parlare di ragionevole prevedibilità dell’evento. In questo caso è bene ricordare che spesso i giudici ritengono particolarmente inefficaci clausole generiche come quella di cui stiamo parlando”. Anche per questo la richiesta di una cartella clinica non prevista da contratto è inaccettabile per l’avvocato di Codici, che non a caso ha parlato di atteggiamento inopportuno e fuori luogo da parte della compagnia aerea: “La richiesta dove va a parare? Va ad indagare sullo stato di salute del padre, che ripeto era malato ma non ad uno stadio terminale. Ribadisco che parliamo di un uomo purtroppo malato di cancro, ma che avrebbe potuto continuare a convivere con la malattia per anni, come succede a tanti altri. In questo caso siamo davvero fuori dal concetto di ragionevole prevedibilità.

Purtroppo tantissimi professionisti tendono ad approfittare di queste situazioni di incertezza a scapito dei consumatori e proprio per questo l’invito, sia di Stefano Gallotta che dell’associazione Codici nella sua interezza, è quello di affidarsi sempre e comunque ad esperti del settore per fare valere i propri diritti: “Il fai da te purtroppo può fare il gioco del professionista. Il mio consiglio è sempre lo stesso: rivolgersi ad associazioni di tutela dei cittadini, che possano inviare una lettera di costituzione in mora, per cercare una ragionevole definizione di un indennizzo. Ogni volta che noi interveniamo per difendere i nostri diritti stiamo difendendo quelli di tutti i consumatori: capisco possa sembrare faticoso, ma rinunciare alla tutela dei propri diritti è sempre una sconfitta, perché sono diritti conquistati con decenni di battaglie. Il codice del consumo, quello del turismo e tanti altri sono il frutto di una conquista del cittadino e del consumatore, rinunciarvi è sempre qualcosa di disdicevole. Si tratta di un atto civico dovuto, di una questione di principio”.

Codici lavora da anni a tutela del consumatore. Se ritenete di avere subìto un trattamento scorretto non esitate a contattarci: telefonando allo sportello legale al numero 065571996, oppure inviando una mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.



Fonte: CODICI: Consumatrice assicurata rinuncia a viaggio per il decesso del padre, la compagnia non vuole rimborsare.

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