Viaggio in nave – Regole e diritti
Regolamento UE

Si applica al passeggero che intraprende un viaggio in nave e su traghetto attraverso mari, fiumi, laghi e canali si imbarca o sbarca in uno Stato membro. Sono escluse le navi autorizzate a trasportare meno di 13 passeggeri, o che hanno fino a tre membri dell’equipaggio, o che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata) e anche le navi storiche o quelle per escursioni e visite turistiche se non sono attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo non supera i due pernottamenti.
Sono previste tutele in caso di ritardi e cancellazioni, in particolare:

1. Ritardo alla partenza di oltre 90 minuti o cancellazione del viaggio (servizio passeggeri o crociera): sono garantiti assistenza gratuita (pasti) in relazione alla durata dell’attesa e sistemazione in albergo in caso di pernottamento necessario per un massimo di 3 notti, compresi tutti i trasferimenti dal porto al luogo di sistemazione. Oltre a queste tutele, il passeggero che intraprende un viaggio in nave può richiedere:
– il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili non appena possibile e senza supplemento;
– il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni e – ove necessario – il ritorno al primo punto di partenza senza spese. Il rimborso potrà avvenire sotto forma di buono viaggio solo con il consenso del passeggero consumatore purché a condizioni flessibili in termini di validità e destinazione.
È importante sapere che in caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore deve informare i passeggeri in attesa ai porti quanto prima e comunque non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza previsto. Dovrà informare sulla situazione, l’orario di partenza previsto e quello di arrivo previsto non appena l’informazione è disponibile.

2. Ritardo all’arrivo alla destinazione finale: è possibile chiedere una compensazione economica; il livello minimo è pari al 25 % del prezzo del biglietto effettivamente pagato per un ritardo di almeno:
– 1 ora in un servizio regolare fino a 4 ore;
– 2 ore in un servizio regolare di più di 4 ore ma non superiore a 8 ore;
– 3 ore in un servizio regolare di più di 8 ore ma non superiore a 24 ore;
– 6 ore in un servizio regolare superiore a 24 ore.
Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato, la compensazione economica è pari al 50 % del prezzo del biglietto.
La compensazione deve essere corrisposta entro 1 mese dalla richiesta e può essere corrisposta con buoni o altri servizi a condizioni flessibili o in denaro, su richiesta del passeggero.

IL RECLAMO E LA SEGNALAZIONE ALL’AUTORITÀ
Si devono inviare reclami al vettore o agli operatori interessati entro 2 mesi dal disservizio. Entro 1 mese dal ricevimento, il vettore o l’operatore deve notificare al passeggero se il reclamo è stato accolto, respinto o è in corso di esame (in ogni caso la risposta del trasportatore non può superare i 2 mesi dal ricevimento). Nel completare il reclamo è sempre bene fare riferimento al contratto di trasporto dove sono indicate tutte le informazioni utili, le caratteristiche del viaggio e gli standard di qualità. Trascorsi 60 giorni, in caso di mancata risposta al reclamo o qualora il riscontro non sia soddisfacente è possibile presentare un reclamo all’ART per segnalare le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1177/2010. Sul sito dell’ART è scaricabile un modulo reclami apposito: http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2016/04/ ReclamoMareV2.pdf VIAGGIO IN CROCIERA
In caso di crociera non si applicano le norme sull’assistenza, rimborso e compensazione pecuniaria, infatti, questo tipo di viaggi è disciplinato dal Codice del Turismo (D. Lgs. 21 maggio 2011 n.79) in quanto si tratta di un pacchetto turistico che comprende, oltre al viaggio, altri servizi quali pernottamento e vitto; oltre che escursioni e/o altri servizi accessori.



Fonte: CODICI: Viaggio in nave – Regole e diritti

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