L’amministratore di sostegno è un istituto giuridico introdotto dalla Legge n. 6 del 09.01.2004 che ha novellato alcuni articoli del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile.
Vediamo in breve ed in modo semplificato chi è l’amministratore di sostegno, i suoi poteri e l’iter per la nomina, ricordando che può essere nominato anche in via d’urgenza qualora ricorrano i presupposti e poi successivamente sostituito.
1. Cosa fa un Amministratore Di Sostegno?
Per far capire in due parole l’istituto dell’Amministratore di Sostegno ed il suo scopo partiamo dal dire a cosa serve. L’ADS, acronimo di Amministratore di Sostegno, è la possibile risposta al comparire di due fatti della vita: il primo, soggettivo, consiste nella presenza di una infermità o di una menomazione fisica e psichica, soggetti affetti da disturbi non così gravi da dar luogo all’interdizione; il secondo, oggettivo, consiste nella effettiva incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi.
L’attività dell’ADS è quindi quella di coadiuvare le persone che, a causa di un’infermità o per una menomazione fisica o psichica si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi, e questo dando loro sostegno al fine di affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro, valutare l’inserimento in una struttura di degenza, assumere una badante etc.
Gli effetti dell’amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri dell’amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e dalle successive eventuali modifiche del contenuto medesimo o autorizzazioni del Giudice Tutelare.
L’amministratore di sostegno può avere poteri di assistenza del beneficiario o agire in sua sostituzione, attuato prevedendo espressamente nel decreto di nomina dell’ADS: l’indicazione dei singoli «atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno»; e l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno «ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario».
2. Quando lo si può richiedere?
L’ADS può essere chiesto ogni qual volta serva “.. tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Alcuni esempi di soggetti a cui può riferirsi l’applicazione di tale istituto sono: soggetti disabili, anziani non più autosuficienti, alcolisti, tossico-dipendenti, soggetti colpiti da ictus cerebrale.
L’amministratore di sostegno può essere revocato o sostituito in ogni momento qualora vengano meno le condizioni che ne hanno generato la necessità. La decadenza della funzione non può però essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal Giudice Tutelare a seguito di specifica istanza.
3. Perché lo si dovrebbe chiedere e come si fa a chiederlo?
L’ADS è la risposta ad una situazione patologica in cui la persona interessata non è più in grado di fare fronte alle proprie necessità, e provvedere alla cura dei propri interessi, a causa di una sopraggiunta menomazione fisica e/o psichica. Passando ad esempi concreti, quando vi è la necessità di vendere, affittare o comunque disporre di un immobile, l’assunzione di una badante, l’accettazione di una successione, la riscossione della pensione o la gestione dei propri risparmi, l’accettazione di una donazione.
Il procedimento è semplice ed informale: si propone ricorso diretto al Tribunale e la nomina dell’amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste. Il ricorso deve contenere:
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le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;
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le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno;
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il nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti e degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario e dei conviventi del beneficiario
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e ogni altra indicazione utile a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario.
Le indicazioni dovranno riguardare: – il tipo di infermità o di menomazione fisica o psichica del beneficiario, – le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi, – l’indicazione del possibile amministratore di sostegno e le motivazioni poste a fondamento della possibile scelta, – le ragioni della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; – l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà compiere in assistenza del beneficiario, – l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà compiere al posto del beneficiario.
Il magistrato ha sempre poteri molto ampi per determinare cosa è di maggior interesse del beneficiario ed ha la possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate, intervenendo con misure particolari sul singolo caso concreto. Il Giudice Tutelare può anche adottare provvedimenti d’urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi; se ricorrono gravi motivi può anche disattendere l’indicazione sull’amministratore svolta dal beneficiario.
4. Chi lo può chiedere e chi può essere nominato ADS?
Beneficiaria dell’amministrazione di sostegno è “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. I presupposti che consentono l’applicazione della misura protettiva sono dunque: – l’infermità, – la menomazione fisica, – la menomazione psichica che determino un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi. Legittimati a richiedere l’applicazione dell’amministrazione di sostegno sono lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.
L’amministratore di sostegno può persino essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
5. Quanto costa chiederlo ed averlo?
Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti; al momento del deposito del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre solo applicare una marca da bollo € 27,00.
Può essere richiesto in proprio, ma spesso per i procedimenti più complessi è necessario il patrocinio tecnico di un avvocato. Questo significa che ciò non è ammesso ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato o incida sui diritti fondamentali della persona. Pertanto, ogni qual volta non vi sia conflittualità nella richiesta (con l’interessato o fra i familiari del medesimo) o la nomina abbia a svolgere una semplice attività di cosiddetta ordinaria amministrazione si può procedere senza ausilio di un avvocato, necessario invece in tutti gli altri casi. In quest’ultimo frangente, qualora si posseggano i requisiti reddituali previsti dalla legge si può ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Una volta nominato l’amministratore di sostegno non può percepire un compenso per l’incarico, non è quindi un lavoro per cui ci si può attendere una retribuzione come nel caso del curatore dell’eredità giacente o l’amministratore giudiziale (che gestiscono beni su nomina del tribunale): può però essergli riconosciuto un semplice rimborso delle spese e, eventualmente, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata ed alla sua effettiva entità. Esso non costituisce reddito.