Siete tra coloro che approfittando dei tassi bassi, delle surroghe, o delle agevolazioni hanno deciso di accendere un mutuo (o state per deciderlo)? Oggi non vogliamo darvi indicazioni sulle offerte che esistono sul mercato, ma qualsiasi mutuo stiate per richiedere dal più ridotto alla più corposa offerta di mutuo 100%, state attenti a una cosa: sui documenti del mutuo dev’essere espresso il Taeg.
Se nei fogli che la banca vi sottoporrà per la firma non è indicato il Taeg, il mutuo è nullo: a stabilirlo una recente sentenza del Tribunale di Napoli che ha stabilito la nullità di questi tipi di contratto. Nel caso in cui si dovesse affrontare una situazione come quella attualmente descritta, il mutuatario non sarebbe più in obbligo di restituire la somma erogata dal finanziamento.
Taeg non espresso=mutuo nullo. Cosa dice il Testo Unico Bancario?
Chi regolamenta questa decisione presa dal giudice di Napoli? Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero il Testo Unico Bancario: se il contratto di mutuo non riporta espresso l’Indicatore sintetico di costo (Taeg) è nullo, perché, nonostante vi siano indicati specifici valori dettagliati utili per il mutuo, il Taeg non può essere calcolato mediante una semplice somma di valori.
Che cosa comporta l’assenza del Taeg? Il problema principale collegato con l’assenza di informazioni essenziali e con la mancanza di trasparenza dell’istituto di credito è di natura economica: il mutuatario se non conosce il valore dell’Indicatore sintetico non conosce del tutto il valore del mutuo che deve ripagare.
L’Arbitro Bancario Finanziario, in questa decisione, ha sostituito il taeg non espresso con un convenientissimo tasso del 3,88% annuo, quindi non è vero che non dobbiamo più nulla alla Banca, ma che il destino del mutuo dovrà essere affidato ai Giudici, le cui decisioni in merito, spesso, sono a favore dei consumatori.
Cos’è il Taeg e cosa indica?
Comprendendo cosa rappresenta il Taeg tra i vari parametri da valutare in un mutuo, possiamo capire perché è così importante: l’Indicatore sintetico di costo si calcola sommando il Tasso annuo globale (Tan), che rappresenta la percentuale che grava sul mutuo, con le spese di emissione della pratica e delle documentazione. Il risultato di questa semplice addizione (Tan+”spese”) è il tasso di interesse dell’operazione di finanziamento, il Taeg, espresso in percentuale: indica il costo effettivo del finanziamento come previsto dalla normativa da cui è stato introdotto la direttiva europea 90/88 CEE.
Se la banca non firma i documenti il mutuo è comunque valido
Un ulteriore apporto interessante che il giudice del Tribunale di Napoli ha dato alla “storia dei mutui” è dato dal fatto che il mutuo è valido anche se la banca non ha firmato i documenti.
La legge prevede che per un mutuo in regola sussista un contratto scritto, ma se la firma dell’istituto di credito non c’è, non significa che il mutuo non sia valido perché a proporlo è stata proprio la finanziaria, quindi è scontato che lo sottoscriva anche senza siglarlo.
D’obbligo è, invece, la firma del mutuatario che stabilisce la presa visione e l’accettazione di tutte le clausole contenute nel contratto sottopostogli dalla banca.