La Certificazione Energetica degli Edifici

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Dall’Ace all’Ape, tutti i perché dell’obbligo di certificazione energetica degli edifici

classienergetiche

Dallo scorso 6 giugno é  in vigore l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita immobiliare e di locazione (quelli nuovi) la nuova attestazione energetica denominata APE, pena la nullità dei contratti stessi

LA CERTIFICAZIONE “APE”

Cos’è

L’ Attestazione di Prestazione Energetica (APE) è un documento che certifica la prestazione energetica -ovvero il fabbisogno energetico– di un edificio attraverso specifici descrittori (dati, grafici, etc.) e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

E’ redatto da esperti qualificati (tecnici certificatori) sulla base di disposizioni normative specifiche.
Il fabbisogno energetico dell’edificio è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria, rispetto ad un uso standard, per i vari bisogni energetici dell’edificio (climatizzazione invernate ed estiva, preparazione acqua calda, ventilazione, etc.). Il dato tiene conto anche dell’isolamento dell’edificio e delle caratteristiche degli impianti.

Uno dei dati presenti è la classe energetica che può variare da A+ (classe più alta, con consumi più bassi) a G (classe più bassa, consumi più alti).

L’attestazione APE può riferirsi a più unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio, se le stesse hanno la stessa destinazione d’uso, la stessa situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, se presenti, dallo stesso impianto termico di climatizzazione invernale e dallo stesso sistema di climatizzazione estiva.

L’APE ha validità massima di dieci anni a partire dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

La durata decennale è subordinata al rispetto delle norme di controllo, manutenzione e adeguamento di tutti i sistemi termici dell’edificio, impianti termici compresi.

Al fine di verificare tali adempimenti i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all’attestato APE.

Quando serve

L’attestazione APE deve essere rilasciata per gli edifici nuovi e nei casi di ristrutturazione importante prima del rilascio del certificato di agibilità. Si intendono per lavori di “ristrutturazione importante” gli interventi edilizi di qualsivoglia tipo (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo) che riguardano almeno il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo compongono (esempi: rifacimento pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture).

Deve inoltre essere prodotta in tutti i casi in cui l’immobile venga ceduto a terzi per affitto, vendita o altro trasferimento di diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione, etc.), anche a titolo gratuito. Ciò per contratti posti in essere dal 6/6/2013, entrata in vigore del Dl 63/2013, pena la nullità degli stessi.

Per gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 mq dotati di APE, lo stesso va affisso all’ingresso dell’edificio o comunque in un luogo ove sia ben visibile al pubblico.

Per gli edifici della pubblica amministrazione che non si siano ancora muniti della certificazione c’è tempo fino al 3/12/2013 (180 giorni dal 6/6).

Si può evitare di munirsi di APE se si è in possesso di un attestato energetico ACE (attestato di certificazione energetica) in corso di validità rilasciato in conformità alla direttiva 2002/91/CE.

Rimane in vita con le proprie funzioni l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) che, se posseduto, potrà agevolare il rilascio del nuovo APE.

Come ottenerla

Nel caso di nuovo edificio l’attestazione APE è rilasciata dal costruttore, sia esso committente o impresa costruttrice che opera direttamente.

Per gli edifici già esistenti deve invece essere prodotta dal proprietario dell’immobile che la ottiene rivolgendosi ad un tecnico abilitato (i cosiddetti certificatori energetici le cui funzioni sono dettate dal Dpr 75/2013).

Si può trattare di liberi professionisti o di tecnici dipendenti da enti pubblici o privati che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia.

ADEMPIMENTI IN CASO DI LOCAZIONE O VENDITA DELL’IMMOBILE

Come già detto, quando si cede l’immobile in affitto o lo si vende (o si cede anche a titolo gratuito in usufrutto, uso od abitazione), è obbligatorio munirsi della certificazione energetica e consegnarla all’inquilino o acquirente (o usufruttuario che sia).

Più precisamente il proprietario dell’immobile deve rendere disponibile la certificazione al potenziale acquirente o inquilino fin dalla fase di trattativa.
Gli stessi annunci di vendita o locazione che vengono pubblicati sui mezzi di comunicazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare e la corrispondente classe energetica.

Se la vendita o la locazione avvengono prima della costruzione dell’edificio, il venditore o locatario deve comunque fornire informazioni sulla futura prestazione energetica e produrre l’APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Nel contratto di cessione deve essere riportata un’apposita clausola con la quale l’acquirente, l’inquilino o comunque la parte a cui l’immobile viene ceduto dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’attestazione della prestazione energetica dell’edificio, comprensiva dell’attestato APE.

La mancata allegazione dell’attestazione APE determina la nullità dei contratti.

ATTENZIONE! Una nota interpretativa del Notariato ha chiarito che l’obbligo di allegazione ai contratti, nel momento in cui vengono conclusi, riguarda essenzialmente la certificazione energetica e non i libretti di impianto, che non devono essere considerati “allegati” in senso stretto ma “documentazione di corredo”. Tali libretti possono quindi essere consegnati all’acquirente o all’inquilino in un momento diverso,  tipicamente prima della conclusione del contratto, al termine delle trattative.
Le note interpretative del Notariato sono per ora due:
– la prima, con molti dettagli e chiarimenti, è la nota del 7/8/2013
– la seconda, inerente specificatamente i libretti di impianto, è del 9/9/2013.

 

SANZIONI

Se non si ottempera all’obbligo di dotare l’immobile di certificazione energetica in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione importante (vedi sopra) si rischia l’addebito di una sanzione variabile da 3.000 a 18.000 euro. A seconda dei casi il soggetto sanzionabile è il costruttore o il proprietario dell’immobile, e la sanzione viene comminata dall’ente locale preposto (comune, provincia autonoma, regione).
Nel caso si ometta di allegare la certificazione ai contratti di compravendita immobiliare la sanzione addebitabile al proprietario/venditore varia da 3000 a 18.000 euro mentre per i contratti di affitto la sanzione, a carico del proprietario/locatore, varia da 300 a 1.800 euro.
Se nell’annuncio di vendita o locazione mancano i dati sui parametri energetici dell’immobile la sanzione, a carico del responsabile dell’annuncio, varia da 500 a 3000 euro.
Per il tecnico/professionista che redige la certificazione APE in difformità rispetto alle norme la sanzione applicabile varia da 700 a 4200 euro.

Ma arriviamo all’aspetto più importante: QUANTO COSTA?

Il prezzo varia in base ad alcuni parametri: dimensioni casa, complessità nell’effettuare il rilievo, …

Comunque il prezzo, generalmente, varia dai 150 ai massimo 350 euro più iva.

Per i soci dello Sportello Consumatori che si rivolgeranno al nostro Studio è previsto uno sconto del 50 % sulle normali tariffe.

StudioTecnicoPaoloni

Studio Tecnico Geom. Alessandro PAOLONI
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