Istanza di vendita: art. 497 c.p.c.Istanza di vendita: art. 501 c.p.c.Istanza di vendita e pignoramento inefficaceIstanza di vendita: art. 497 c.p.c.[Torna su]
Secondo quanto previsto dall’articolo 497 del codice di procedura civile “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.” Il pignoramento quindi non dura in eterno, ma è sottoposto al termine di efficacia di 45 giorni.
Termine di efficacia del pignoramento immobiliare in particolare, che, come ribadito dalla Cassazione n. 18758/2017 “decorre dalla data di notificazione dell’atto, in tal senso inducendo anche argomenti di ordine sistematico, legati alla ratio dell’art. 497 cod. proc. (che è quella di limitare nel tempo il vin…

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