Ammissibilità della prova penaleOggetto della provaProve atipicheAmmissione della prova in casi particolariInutilizzabilità della provaValutazione della prova penaleAmmissibilità della prova penale[Torna su]
La prova del processo penale è disciplinata secondo il modello accusatorio del procedimento, introdotto con la riforma del 1988, che prevede che la stessa sia assunta di regola in contraddittorio su richiesta di parte, ove la legge non disponga che possa essere assunta d’ufficio.
In particolare, in base al dettato dell’art. 190 c.p.p., una volta richiesto in tal senso, il giudice ha il dovere di provvedere senza ritardo, ammettendo le prove che non siano vietate dalla legge o manifestamente superflue e irrilevanti.
Il provvedimento con cui il giudice ammette le prove assume la f…

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Di admin