L’avvocato può intrattenersi con un teste per prendere un caffè o commette illecito deontologico?
A questa domanda sembrerebbe potersi rispondere positivamente.
Il codice deontologico, infatti, vieta all’avvocato di “intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti”. Così dispone l’art. 55 e la violazione del precetto deontologico sconfina nell’illecito disciplinare.
Ad una attenta disamina, tuttavia, è chiaro come le regole fissate dall’art. 55 rappresentino una sorta di “disciplina del contatto” e non un divieto assoluto.
Nulla in sostanza, sembra vietare all’avvocato di prendere un caffè al bar con i potenziali testimoni o di scambiare “due chiacchiere” con…
A questa domanda sembrerebbe potersi rispondere positivamente.
Il codice deontologico, infatti, vieta all’avvocato di “intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti”. Così dispone l’art. 55 e la violazione del precetto deontologico sconfina nell’illecito disciplinare.
Ad una attenta disamina, tuttavia, è chiaro come le regole fissate dall’art. 55 rappresentino una sorta di “disciplina del contatto” e non un divieto assoluto.
Nulla in sostanza, sembra vietare all’avvocato di prendere un caffè al bar con i potenziali testimoni o di scambiare “due chiacchiere” con…