Il controllo sulla prestazione di un dipendente effettuato tramite un’agenzia investigativa è illegittimo, anche quando le informazioni vengono raccolte in modo casuale durante un’indagine lecita su un altro collega. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022, ribadendo i confini invalicabili tra i controlli difensivi permessi al datore di lavoro e la vigilanza sull’attività lavorativa, tutelata dallo Statuto dei Lavoratori.

Il caso del controllo investigativo “casuale”

La vicenda giudiziaria nasce da una situazione specifica. Un’azienda, sospettando che una dipendente abusasse dei permessi previsti dalla Legge 104, aveva incaricato un investigatore privato di seguirla. Questa attività, finalizzata a verificare un presunto illecito del lavoratore al di fuori dell’orario di servizio, è considerata lecita.

Tuttavia, durante i pedinamenti, l’investigatore ha osservato la dipendente incontrarsi con un collega. Quest’ultimo, che in quel momento avrebbe dovuto essere in servizio, si era allontanato senza giustificazione dal proprio posto di lavoro. L’azienda, venuta a conoscenza di questa circostanza tramite il report dell’investigatore, ha proceduto al licenziamento del dipendente per l’assenza ingiustificata.

Perché il licenziamento è stato dichiarato illegittimo

La Corte di Cassazione ha annullato il licenziamento, chiarendo un principio fondamentale del diritto del lavoro. Il datore di lavoro può ricorrere ad agenzie investigative per i cosiddetti “controlli difensivi”, ovvero per accertare comportamenti illeciti del lavoratore che non riguardano l’esatto adempimento della prestazione lavorativa, come ad esempio una finta malattia o, appunto, l’abuso dei permessi.

Al contrario, il controllo sull’attività lavorativa vera e propria, cioè la verifica che il dipendente svolga correttamente le sue mansioni durante l’orario di servizio, è riservato esclusivamente al datore di lavoro e alla sua struttura gerarchica interna (dirigenti, preposti). Questo tipo di vigilanza non può essere delegato a soggetti esterni, come gli investigatori privati, poiché si configurerebbe come un controllo a distanza occulto, vietato dallo Statuto dei Lavoratori.

Secondo i giudici, è irrilevante che le informazioni sul secondo dipendente siano emerse “casualmente”. L’indagine, nel momento in cui ha iniziato a monitorare gli spostamenti di un lavoratore in orario di servizio, ha sconfinato in un controllo illecito sulla sua prestazione, rendendo le prove raccolte inutilizzabili ai fini disciplinari.

Diritti del lavoratore e tutela della privacy

Questa sentenza rafforza le tutele per i lavoratori, delineando chiaramente i loro diritti in caso di indagini aziendali. È importante conoscere quali sono i limiti imposti al datore di lavoro per potersi difendere da eventuali abusi.

Ecco alcuni punti chiave per i lavoratori:

  • Divieto di controllo sulla prestazione: Nessun investigatore privato può essere incaricato di verificare se un dipendente sta lavorando, come sta lavorando o se rispetta la normale routine lavorativa.
  • Legittimità dei controlli difensivi: Il controllo è lecito solo se mira a proteggere il patrimonio aziendale o a prevenire illeciti specifici (furti, concorrenza sleale, abuso di permessi) che avvengono al di fuori della prestazione lavorativa.
  • Inutilizzabilità delle prove: Le prove raccolte violando questi principi non possono essere utilizzate per giustificare un licenziamento o altre sanzioni disciplinari.
  • Diritto di accesso agli atti: Il lavoratore ha il diritto di richiedere e ottenere copia dell’incarico conferito all’agenzia investigativa per verificare la finalità, l’oggetto e i limiti dell’indagine.
  • Tutela della privacy: La raccolta di dati personali deve essere sempre pertinente e non eccedente rispetto allo scopo dichiarato. Raccogliere informazioni su un dipendente non oggetto dell’indagine originale può costituire una violazione della normativa sulla privacy.

In sintesi, la decisione della Cassazione conferma che la necessità di tutela del patrimonio aziendale non può mai tradursi in una sorveglianza occulta e indiscriminata sui dipendenti durante l’esecuzione del loro lavoro.

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Di admin