L’installazione di telecamere di videosorveglianza finte, spente o la semplice affissione di cartelli di avviso senza un reale sistema di registrazione è una pratica diffusa, spesso usata come deterrente a basso costo. Tuttavia, sebbene non comporti un trattamento di dati personali e quindi non violi direttamente il GDPR, questa scelta non è priva di conseguenze legali. Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che tale pratica è da considerarsi illegittima e può esporre a profili di responsabilità civile.

Assenza di trattamento dati: perché non si applica il GDPR

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) si applica esclusivamente quando avviene un “trattamento di dati personali”. Nel caso di una telecamera finta, spenta o di un sistema inesistente, non viene raccolta, registrata o conservata alcuna immagine. Di conseguenza, non essendoci trattamento di dati, la normativa sulla privacy non trova applicazione diretta.

Questo principio è stato confermato dallo stesso Garante Privacy, il quale ha specificato che le norme a tutela dei dati personali non si applicano in assenza di una reale attività di sorveglianza. La questione, però, non si esaurisce qui, spostandosi dal piano della privacy a quello della responsabilità civile e del legittimo affidamento.

Il condizionamento del comportamento e l’illegittimità della pratica

Il problema principale sollevato dal Garante non riguarda la privacy, ma l’impatto che una finta sorveglianza ha sul comportamento delle persone. L’installazione di dispositivi “dimostrativi” o di cartelli menzogneri può generare un condizionamento psicologico significativo.

Chi transita in un’area che crede videosorvegliata può modificare i propri movimenti e le proprie abitudini, sentendosi osservato. Questo condizionamento, basato su un presupposto falso, è considerato una limitazione ingiustificata della libertà individuale. Per questa ragione, pur non essendo una pratica illecita ai sensi del GDPR, è ritenuta illegittima perché ingannevole e potenzialmente lesiva dei diritti dei cittadini.

Rischi per chi installa: il “falso affidamento” e il risarcimento del danno

La conseguenza più concreta per chi decide di installare un sistema di videosorveglianza finto è il rischio di essere chiamato a rispondere per i danni causati dal “falso affidamento”. Questo principio si basa sull’idea che una persona, confidando nella presenza di un sistema di sicurezza, possa sentirsi protetta e agire di conseguenza.

Se in quell’area si verifica un illecito, come un furto, un’aggressione o un atto di vandalismo, la vittima potrebbe sostenere di aver subito un danno maggiore proprio a causa della falsa sicurezza generata dalla telecamera finta. In sostanza, la presenza del dispositivo fittizio ha creato un’aspettativa di protezione che si è rivelata infondata.

Principali profili di responsabilità:

  • Azione di risarcimento danni: La vittima di un reato potrebbe citare in giudizio il proprietario dell’immobile o l’amministratore di condominio che ha installato la finta telecamera, chiedendo un risarcimento per il danno subito.
  • Inganno e scorrettezza: La pratica può essere vista come una forma di inganno verso terzi (visitatori, clienti, condomini), minando la fiducia e la trasparenza.
  • Inefficacia come deterrente: Un malintenzionato esperto potrebbe facilmente riconoscere una telecamera finta, rendendo la misura non solo rischiosa dal punto di vista legale, ma anche completamente inutile ai fini della sicurezza.

In conclusione, utilizzare telecamere finte come deterrente è una soluzione sconsigliata e rischiosa. Sebbene non si incorra in sanzioni per violazione della privacy, si apre la porta a possibili azioni legali per risarcimento danni basate sul legittimo affidamento tradito. La scelta più sicura e corretta è installare un sistema di videosorveglianza reale, rispettando tutte le normative previste dal GDPR, inclusa la corretta informativa agli interessati.

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Di admin