L’installazione di telecamere finte o di cartelli “Area Videosorvegliata” in assenza di un sistema di registrazione attivo è una pratica diffusa, spesso utilizzata come deterrente a basso costo contro i malintenzionati. Tuttavia, questa soluzione apparentemente innocua nasconde importanti profili di responsabilità. Secondo il Garante per la Protezione dei Dati Personali, tale comportamento è considerato illegittimo e può esporre chi lo adotta a richieste di risarcimento del danno.

Telecamere Finte e Normativa Privacy: una Distinzione Chiave

La normativa europea sulla privacy, nota come GDPR, disciplina il trattamento dei dati personali. Nel caso di una telecamera finta, spenta o non funzionante, non avviene alcuna raccolta, registrazione o conservazione di immagini. Di conseguenza, non si verifica un trattamento di dati personali. Questo significa che le norme specifiche del GDPR sulla gestione delle informazioni non si applicano direttamente a questa fattispecie.

Lo stesso Garante per la Privacy ha chiarito che la disciplina sulla protezione dei dati non interviene quando non c’è un effettivo trattamento. Tuttavia, l’assenza di una violazione diretta del GDPR non rende la pratica lecita o priva di conseguenze legali. Il problema si sposta infatti dal piano della privacy a quello della responsabilità civile e della trasparenza.

Perché l’Installazione è Considerata Illegittima?

Anche se non trattano dati, le telecamere finte e i relativi avvisi hanno un impatto concreto sulla realtà e sui comportamenti delle persone. Il Garante ha stabilito che un’installazione meramente dimostrativa o artefatta è illegittima perché può generare un condizionamento nei movimenti e nelle scelte degli individui che si trovano in un determinato luogo, pubblico o privato.

Le principali ragioni di questa illegittimità sono:

  • Condizionamento del comportamento: La percezione di essere sorvegliati può indurre le persone a modificare il proprio comportamento, limitando la loro libertà in modo ingiustificato, poiché la sorveglianza è inesistente.
  • Falso senso di sicurezza: Un individuo potrebbe fare affidamento sulla presenza di un sistema di videosorveglianza per proteggere sé stesso o i propri beni. Scoprire che le telecamere sono finte, magari dopo aver subito un danno come un furto o un’aggressione, crea un evidente pregiudizio.
  • Violazione del principio di correttezza: L’installazione di un sistema fittizio rappresenta una comunicazione ingannevole verso il pubblico, che viene indotto a credere in una misura di sicurezza inesistente.

Questa pratica, quindi, pur non essendo illecita dal punto di vista del trattamento dati, è illegittima perché viola i principi di buona fede e di affidamento.

Rischi e Responsabilità: il Falso Affidamento

Il rischio più concreto per chi installa una finta videosorveglianza è l’azione di risarcimento del danno basata sul cosiddetto “falso affidamento”. Se una persona subisce un danno (ad esempio, il furto della propria auto in un parcheggio sorvegliato da telecamere finte), può sostenere di aver scelto quel luogo confidando nella misura di sicurezza segnalata.

In un caso del genere, il danneggiato potrebbe citare in giudizio il responsabile dell’installazione (il proprietario dell’area, l’amministratore di condominio, il gestore di un’attività commerciale) per ottenere un risarcimento. La tesi sarebbe che la presenza delle finte telecamere ha contribuito a causare il danno, inducendo una falsa percezione di sicurezza e una minore cautela.

La responsabilità non riguarda solo le telecamere palesemente finte, ma anche quelle vere ma non funzionanti o la semplice affissione di cartelli informativi in assenza totale di un impianto. Dimostrare l’incongruenza tra la segnalazione e la realtà è spesso semplice e può esporre a conseguenze economiche significative.

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Di admin