Con l’ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale a tutela dei lavoratori: il controllo a distanza sulla prestazione lavorativa è illegittimo, anche quando le informazioni vengono acquisite in modo casuale e non intenzionale. Questa decisione chiarisce i limiti invalicabili che il datore di lavoro incontra nell’uso di agenzie investigative per monitorare i propri dipendenti.
Il contesto: un’indagine investigativa con esiti imprevisti
La vicenda giudiziaria nasce da un caso specifico. Un’azienda, sospettando che una dipendente abusasse dei permessi previsti dalla Legge 104, aveva incaricato un’agenzia investigativa di seguirla. Tale attività di controllo, finalizzata a verificare un comportamento illecito al di fuori dell’ambito lavorativo, è considerata lecita.
Tuttavia, durante i pedinamenti, l’investigatore ha osservato la dipendente incontrarsi con un collega. Quest’ultimo, che in quel momento risultava in servizio, si era allontanato senza giustificazione dal proprio posto di lavoro. Sulla base del rapporto dell’investigatore, l’azienda ha proceduto al licenziamento del secondo dipendente per questo comportamento.
I limiti al controllo del datore di lavoro
La Corte di Cassazione ha annullato il licenziamento, giudicandolo illegittimo. Il motivo risiede in una distinzione cruciale stabilita dallo Statuto dei Lavoratori: i controlli sulla corretta esecuzione della prestazione lavorativa sono diversi dai controlli difensivi su condotte illecite del dipendente.
Un datore di lavoro può legittimamente ricorrere a investigatori privati per accertare comportamenti che costituiscono un illecito, come il finto stato di malattia o l’abuso dei permessi. Questi controlli, però, devono riguardare atti compiuti al di fuori dell’attività lavorativa vera e propria. Il monitoraggio su come il dipendente svolge le sue mansioni durante l’orario di servizio è invece vietato se effettuato tramite strumenti di controllo a distanza occulti e da personale esterno.
Perché le prove raccolte sono inutilizzabili
Il punto centrale della sentenza è che le informazioni sull’allontanamento ingiustificato del secondo dipendente, pur essendo state raccolte casualmente, costituivano un controllo diretto sulla sua prestazione lavorativa. Poiché il lavoratore era in servizio, l’investigatore ha di fatto monitorato l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, un’attività che lo Statuto dei Lavoratori riserva esclusivamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori diretti, come i superiori gerarchici.
Di conseguenza, le prove raccolte sono state considerate inutilizzabili ai fini disciplinari. La Cassazione ha sottolineato alcuni principi chiave:
- Divieto di controllo occulto: È vietato spiare l’attività lavorativa di un dipendente in servizio tramite personale esterno.
- Irrilevanza della casualità: Il fatto che la scoperta sia avvenuta per caso durante un’altra indagine lecita non sana l’illegittimità del controllo sulla prestazione.
- Violazione della privacy: L’utilizzo di dati raccolti per un’indagine su un soggetto (la collega) per sanzionarne un altro (il dipendente in servizio) rappresenta un trattamento di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità originaria.
- Diritto di difesa: Il lavoratore ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa all’incarico conferito all’agenzia investigativa per verificare la legittimità e i limiti del mandato.
Questa ordinanza rafforza le tutele per i lavoratori contro forme di sorveglianza invasiva e non autorizzata. I datori di lavoro devono operare con la massima cautela, assicurandosi che eventuali indagini esterne non sconfinino mai nel controllo diretto dell’attività lavorativa, che resta protetta da precise garanzie legali.
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