Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale che permette ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia di riunire il proprio nucleo familiare, facendo arrivare nel Paese i propri cari. Questa procedura, regolata dal Testo Unico sull’Immigrazione, mira a tutelare l’unità della famiglia e a favorire l’integrazione sociale. Per avviare il percorso è necessario soddisfare specifici requisiti e seguire un iter burocratico preciso.
Chi può richiedere il ricongiungimento familiare
Il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare è riservato ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea che siano in possesso di un titolo di soggiorno valido. Nello specifico, possono presentare la domanda i titolari di:
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
- Un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.
È fondamentale che il richiedente risieda legalmente in Italia e possa dimostrare di avere le risorse necessarie per sostenere i familiari che intende ricongiungere.
Per quali familiari è possibile fare richiesta
La legge definisce in modo chiaro quali sono i familiari per cui è possibile avviare la procedura di ricongiungimento. La richiesta può essere presentata per:
- Coniuge o partner di unione civile: deve avere un’età non inferiore a 18 anni e non essere legalmente separato.
- Figli minori: include i figli del richiedente e del coniuge, anche se nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati e che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il proprio consenso.
- Figli maggiorenni a carico: solo se non possono provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita a causa di uno stato di salute che comporti un’invalidità totale.
- Genitori a carico: qualora non abbiano altri figli nel loro Paese di origine o se gli altri figli non possono sostenerli per gravi e documentati motivi di salute. Per i genitori con più di 65 anni, si applicano requisiti sanitari specifici.
Il legame di parentela deve essere sempre dimostrato attraverso certificati ufficiali rilasciati dalle autorità del Paese di origine, debitamente tradotti e legalizzati.
Requisiti essenziali: alloggio, reddito e sanità
Per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, il richiedente deve dimostrare di possedere tre requisiti fondamentali, che garantiscono la capacità di accogliere e mantenere i propri familiari in modo dignitoso.
1. Disponibilità di un alloggio adeguato
È necessario disporre di un’abitazione che rispetti i requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa. Tali requisiti sono stabiliti dalle normative regionali e vengono certificati dall’ufficio tecnico del Comune di residenza. I parametri variano in base al numero di persone che andranno a comporre il nucleo familiare.
2. Reddito minimo sufficiente
Il richiedente deve dimostrare di avere un reddito annuo minimo, proveniente da fonti lecite, sufficiente a mantenere sé stesso e i familiari. L’importo di riferimento è l’assegno sociale, che viene aggiornato annualmente. Il reddito richiesto è pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni familiare da ricongiungere. Ad esempio, per un familiare, il reddito deve essere almeno 1,5 volte l’assegno sociale; per due familiari, 2 volte, e così via.
3. Assicurazione sanitaria
Nel caso di ricongiungimento con un genitore di età superiore ai 65 anni, è obbligatorio stipulare un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale o, in alternativa, provvedere alla sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, previo pagamento di un contributo.
I titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria sono esonerati dalla dimostrazione di questi requisiti.
La procedura passo dopo passo
L’iter per il ricongiungimento si articola in diverse fasi che coinvolgono autorità sia in Italia che all’estero.
- Richiesta del Nulla Osta: La prima fase consiste nella presentazione della domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della Prefettura competente per il luogo di residenza. La domanda si inoltra telematicamente, allegando tutta la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di alloggio e reddito.
- Rilascio del Nulla Osta: Lo Sportello Unico, dopo aver verificato la documentazione e ottenuto il parere positivo dalla Questura, rilascia il nulla osta entro 90 giorni dalla richiesta.
- Richiesta del Visto d’Ingresso: Una volta ottenuto il nulla osta, il familiare all’estero deve presentarlo, insieme alla documentazione che prova il legame di parentela, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel proprio Paese per richiedere il visto d’ingresso.
- Ingresso in Italia e richiesta del Permesso di Soggiorno: Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il familiare deve recarsi allo Sportello Unico per completare la procedura e successivamente presentare la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia presso la Questura.
Cosa fare in caso di diniego
Se la domanda di nulla osta o il permesso di soggiorno vengono negati, non tutto è perduto. Il diritto all’unità familiare è un diritto soggettivo fondamentale e, come tale, gode di una forte tutela. Contro un provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso presso il tribunale ordinario del luogo di residenza. Il giudice valuterà la legittimità del diniego e potrà ordinare all’amministrazione di rilasciare il titolo richiesto se ritiene che i requisiti siano soddisfatti. È consigliabile farsi assistere da esperti per intraprendere questa azione legale.
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