Il lavoro intermittente, noto anche come contratto a chiamata, è una tipologia di rapporto di lavoro subordinato che permette al datore di lavoro di utilizzare un dipendente solo quando ne ha effettivamente bisogno. La sua caratteristica principale è la discontinuità della prestazione lavorativa, regolata da norme precise per bilanciare flessibilità per l’azienda e tutele per il lavoratore.

Come funziona il contratto di lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. Questo documento è fondamentale perché definisce tutti gli aspetti del rapporto, tutelando entrambe le parti. Al suo interno devono essere specificati elementi essenziali, tra cui:

  • Durata e ipotesi del contratto: se a tempo determinato o indeterminato e le ragioni oggettive o soggettive che ne giustificano l’attivazione.
  • Luogo e modalità di disponibilità: le condizioni con cui il lavoratore si rende disponibile a rispondere alla chiamata.
  • Preavviso di chiamata: il tempo minimo di preavviso che il datore di lavoro deve rispettare, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo.
  • Trattamento economico e normativo: la retribuzione e i diritti spettanti al lavoratore per le ore di lavoro prestate.
  • Indennità di disponibilità: l’eventuale importo corrisposto al lavoratore per i periodi in cui resta a disposizione, anche se non lavora.
  • Modalità di chiamata: le procedure con cui il datore di lavoro può richiedere la prestazione.

Prima di ogni prestazione lavorativa, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare la chiamata alle autorità competenti, indicando la durata prevista del lavoro.

Requisiti, limiti e divieti

Il ricorso al lavoro a chiamata non è libero, ma soggetto a precisi vincoli per evitare abusi. Esistono requisiti legati all’età del lavoratore, alle esigenze produttive e un limite massimo di utilizzo.

Requisiti per l’attivazione

Il contratto intermittente può essere attivato in due scenari principali:

  • Requisiti anagrafici (soggettivi): può essere stipulato con persone che hanno meno di 25 anni di età (a condizione che le prestazioni lavorative si concludano entro il compimento del venticinquesimo anno) oppure con persone che hanno più di 55 anni.
  • Requisiti legati all’attività (oggettivi): può essere utilizzato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi nazionali (CCNL). In assenza di specifiche indicazioni del CCNL, si fa riferimento alle attività elencate in un Regio Decreto del 1923, che includono settori come il turismo, i pubblici esercizi e lo spettacolo.

Limiti di durata

Con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, un lavoratore non può svolgere più di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore di lavoro. Se questo limite viene superato, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in un contratto a tempo pieno e indeterminato.

Diritti e tutele per il lavoratore a chiamata

Il lavoratore intermittente gode di tutele specifiche che variano a seconda che abbia garantito o meno la sua disponibilità a rispondere alla chiamata.

Trattamento economico e normativo

Nei periodi in cui lavora, il dipendente a chiamata ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di un lavoratore di pari livello e mansioni. La sua retribuzione, le ferie, i trattamenti per malattia, infortunio e i congedi parentali sono calcolati in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

L’indennità di disponibilità

Se il lavoratore si impegna contrattualmente a rimanere a disposizione e a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ha diritto a un’indennità di disponibilità per i periodi di inattività. L’importo di questa indennità è stabilito dai contratti collettivi e non può essere inferiore a un minimo fissato per legge. Durante i periodi coperti da questa indennità, il lavoratore non matura altri istituti contrattuali come ferie o TFR. Se il lavoratore non garantisce la propria disponibilità, non percepisce alcuna retribuzione né indennità nei periodi in cui non viene chiamato a lavorare.

Cosa succede in caso di malattia o rifiuto

Se un lavoratore che percepisce l’indennità di disponibilità è impossibilitato a rispondere alla chiamata (ad esempio per malattia), deve informare tempestivamente il datore di lavoro. In caso contrario, perde il diritto all’indennità per un periodo di 15 giorni. Un rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può invece costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione dell’indennità ricevuta.

Quando è vietato il contratto intermittente

La legge vieta esplicitamente l’uso del lavoro a chiamata in alcune situazioni per proteggere i diritti degli altri lavoratori e la sicurezza sul lavoro. È vietato ricorrere a questo contratto:

  • Per sostituire lavoratori in sciopero.
  • Presso unità produttive dove, nei sei mesi precedenti, sono stati effettuati licenziamenti collettivi per lavoratori con le stesse mansioni.
  • Presso unità produttive in cui sono attivi ammortizzatori sociali (come la cassa integrazione) per lavoratori con le stesse mansioni.
  • Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza.

Inoltre, il lavoro intermittente non può essere utilizzato nelle pubbliche amministrazioni.

Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.

Contattaci su WhatsApp

Per assistenza contatta Sportello Consumatori

Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org

Contattaci su WhatsApp

Di admin