Bancarotta fraudolenta: l’art. 216 L.F.Bene giuridico protettoSoggetto attivoElemento soggettivoElemento oggettivoOggetto materiale della condottaConsumazionePrescrizioneTentativoProcedibilitàConcorsoCessione del ramo d’aziendaPercezione di compensi da parte dell’amministratore di una società fallitaGiurisprudenza Considerazioni conclusiveBancarotta fraudolenta: l’art. 216 L.F.[Torna su]La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l’affitto di ramo d’azienda e la riscossione da parte dell’amministratore di propri crediti per l’opera svolta a favore della società poi fallita. Non sempre, tuttavia, questi fatti integrano fattispecie penalmente rilevanti.

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