di Giovanni Tringali – La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l’affitto di ramo d’azienda e la riscossione da parte dell’amministratore di propri crediti per l’opera svolta a favore della società poi fallita. Non sempre, tuttavia, questi fatti integrano fattispecie penalmente rilevanti. La norma
Art. 216 L.F. – Bancarotta fraudolenta
“1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti.” Bene giuridic…

.. leggi il seguito

Di admin