Difesa in sede penale e compenso del praticanteContratto nullo per esercizio abusivo della professioneContratto valido ma compensi dovuti solo per attività legittimataDifesa in sede penale e compenso del praticante[Torna su]
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20108/2022 (sotto allegata) precisa che al praticante avvocato che difende il proprio assistito in un procedimento penale spetta il compenso stabilito dal decreto ministeriale 127/2004 solo in relazione all’attività per la quale lo stesso è legittimato.
Nessun compenso pertanto per l’attività svolta davanti al tribunale del riesame in quanto organo collegiale. Il conferimento dell’incarico all’avvocato che all’epoca dei fatti era praticante e quindi non iscritto all’albo è infatti valido.
Lo stesso tuttavia può esercit…

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Di admin