Quando una coppia con figli si separa, la priorità della legge italiana è tutelare il benessere dei minori, garantendo loro il diritto di mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori. Per questo motivo, la forma di affidamento prevalente è l’affido condiviso. Tuttavia, questo non significa automaticamente che il bambino trascorrerà lo stesso tempo con la madre e con il padre. È fondamentale distinguere tra l’affidamento e il collocamento, due concetti che determinano la gestione quotidiana della vita del figlio.
L’affido condiviso: la regola per la tutela del minore
Con la legge 54/2006, l’affido condiviso è diventato il regime ordinario in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Questo modello si basa sul principio di bigenitorialità, che riconosce il diritto del bambino a essere cresciuto ed educato da entrambi i genitori, anche se non vivono più insieme. In regime di affido condiviso:
- Entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale.
- Le decisioni di maggiore importanza per la vita del figlio (come quelle relative all’istruzione, alla salute e alla scelta della residenza) devono essere prese di comune accordo.
- Ciascun genitore ha il dovere di contribuire al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del figlio in proporzione alle proprie capacità economiche.
L’affidamento esclusivo a un solo genitore è oggi una soluzione eccezionale (extrema ratio), disposta dal giudice solo quando l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore, ad esempio in casi di violenza, grave trascuratezza o totale disinteresse.
Collocamento prevalente e collocamento paritario: cosa significano?
Se l’affido riguarda l’insieme delle responsabilità e delle decisioni, il collocamento definisce l’aspetto pratico, ovvero la residenza abituale del minore. Qui si manifesta la differenza più significativa nella prassi dei tribunali italiani.
Il collocamento prevalente
È la soluzione ancora oggi più diffusa. Il bambino viene collocato in via prevalente presso l’abitazione di uno dei due genitori, definito “genitore collocatario”. L’altro genitore, non collocatario, ha il diritto e il dovere di frequentare il figlio secondo un calendario stabilito dal giudice o concordato tra le parti (ad esempio, weekend alternati, un giorno infrasettimanale e periodi durante le vacanze). In questo scenario, il genitore non collocatario è solitamente tenuto a versare un assegno di mantenimento mensile al genitore collocatario.
Il collocamento paritario (o alternato)
Questo modello prevede che il figlio trascorra tempi di permanenza sostanzialmente uguali o molto simili con entrambi i genitori. La modalità più comune è l’alternanza settimanale presso le rispettive abitazioni. Il collocamento paritario è considerato la massima espressione del principio di bigenitorialità, poiché consente al minore di vivere la quotidianità con entrambe le figure genitoriali in modo equilibrato. Questo approccio favorisce anche una suddivisione più equa dei compiti di cura e gestione quotidiana.
Il collocamento paritario: un modello ideale ma poco applicato
Nonostante le normative europee (come la Risoluzione 2079 del 2015 del Consiglio d’Europa) spingano verso una maggiore parità genitoriale, il collocamento paritario stenta a diventare la prassi in Italia. Le ragioni sono diverse:
- Tradizione giuridica: Per decenni, il modello del collocamento prevalente, quasi sempre presso la madre, è stato considerato la norma per garantire stabilità al minore.
- Conflittualità genitoriale: Spesso si ritiene che il collocamento paritario richieda un alto livello di collaborazione tra i genitori, difficile da riscontrare in coppie altamente conflittuali. Tuttavia, alcuni tribunali hanno disposto questo regime proprio per ridurre i conflitti, limitando i contatti tra gli ex partner.
- Conseguenze economiche: Il collocamento prevalente è strettamente legato all’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario e all’obbligo di versare un assegno di mantenimento. Questi aspetti economici possono diventare motivo di scontro e un ostacolo all’adozione di soluzioni paritetiche.
Tuttavia, la giurisprudenza sta mostrando un’apertura crescente. Diversi tribunali (come quelli di Roma, Catanzaro, Ravenna e Brindisi in sentenze degli anni passati) hanno iniziato a disporre il collocamento paritario, ritenendolo preferibile per il supremo interesse del minore, anche in presenza di una certa conflittualità.
Mantenimento diretto: una conseguenza del collocamento paritario
Una delle conseguenze più importanti del collocamento paritario è la revisione del sistema di mantenimento. Invece del classico assegno periodico, si tende a preferire il mantenimento diretto. Con questo sistema, ciascun genitore provvede alle esigenze ordinarie del figlio durante il proprio periodo di permanenza (vitto, alloggio, utenze, abbigliamento di uso quotidiano). Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche) vengono invece suddivise tra i genitori, solitamente al 50%, previo accordo su ciascuna spesa.
Questo approccio responsabilizza entrambi i genitori nella gestione economica diretta dei bisogni del figlio e può contribuire a ridurre le tensioni legate all’assegno di mantenimento.
Cosa possono fare i genitori per il bene dei figli
La scelta tra collocamento prevalente e paritario dipende dalle specificità di ogni nucleo familiare. Per funzionare, il collocamento paritario richiede alcune condizioni pratiche, come la vicinanza delle abitazioni dei genitori per non sradicare il bambino dal suo ambiente scolastico e sociale. È fondamentale che i genitori mettano da parte i conflitti personali e si concentrino esclusivamente sul benessere del figlio. Un accordo consensuale, raggiunto anche attraverso un percorso di mediazione familiare, è sempre la soluzione migliore. Quando questo non è possibile, il giudice deciderà basandosi sul supremo interesse del minore, valutando la capacità di ciascun genitore di prendersi cura del figlio e di garantire il suo diritto a un rapporto sereno con l’altro.
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