di Lucia Izzo – Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, prima di introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo a improcedibilità della domanda e non alla improponibilità. Inoltre, in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione previsto dall’art. 1 comma 11 della L. 249/1997 chi intenda richiedere un provvedimento monitorio poiché il preventivo tentativo di conciliazione è strutturalmente incompatibile coi procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito. Controversie compagnie telefoniche: l’intervento delle Sezioni UniteTelecomunicazioni: tentativo di conciliazione a pena di improcedibilitàT…