di Annamaria Villafrate – Con l’ordinanza n. 8035/2020 (sotto allegata) la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso avanzato dal ricorrente perché redatto con la tecnica dell’assemblaggio, ovvero limitandosi alla mera riproduzione grafica di atti processuali come i verbali d’udienza. Questa tecnica viola l’art. 366, co. 1, n. 3) c.p.c perché realizza una esposizione non sommaria dei fatti e maschera i dati effettivamente rilevanti. Impugnazione intimazioni di pagamentoIl ricorso in CassazioneInammissibile il ricorso fatto con le “pezze”Impugnazione intimazioni di pagamento[Torna su]
Un contribuente conviene in giudizio una società di riscossione impugnando tre intimazioni di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, ma il G.d.P dichiara il ricorso inammissibile. A ques…

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