di Annamaria Villafrate – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8034 (sotto allegata) chiarisce, accogliendo il ricorso del ricorrente che, nel momento in cui in una causa interviene una transazione il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e pronunciarsi solo sulla soccombenza virtuale sulle spese, ma non può pronunciarsi sul merito per verificare la fondatezza o meno dell’impugnazione. Transazione stragiudiziale e cessata materia del contendereCondanna al pagamento delle speseIl giudice può pronunciarsi sulla soccombenza virtuale accertata la transazioneTransazione stragiudiziale e cessata materia del contendere[Torna su]
Il Tribunale dichiara l’intervenuta usucapione di una servitù di passaggio di un passo carraio e pedonale, sul distacco di proprietà di un …

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