di Annamaria Villafrate: con l’ordinanza n. 8035/2020 (sotto allegata) la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso avanzato dal ricorrente perché redatto con la tecnica dell’assemblaggio, ovvero limitandosi alla mera riproduzione grafica di atti processuali come i verbali d’udienza. Questa tecnica viola l’art. 366, co. 1, n. 3) c.p.c perché realizza una esposizione non sommaria dei fatti e maschera i dati effettivamente rilevanti.
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Contribuente impugna intimazioni di pagamento
Il ricorso in Cassazione
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