Il captatore informatico, comunemente noto come Trojan, è un software che viene installato segretamente su dispositivi elettronici come smartphone, tablet o computer. Il suo scopo è intercettare ogni tipo di comunicazione e attività svolta sul dispositivo, trasformandolo di fatto in una microspia ambientale sempre attiva. Data la sua estrema invasività, il suo utilizzo nelle indagini penali è stato oggetto di un lungo dibattito e di importanti sentenze della Corte di Cassazione, che ne hanno definito i limiti e le condizioni di legittimità.

Cos’è un captatore informatico e come funziona

Un captatore informatico è un programma spia (spyware) in grado di registrare e trasmettere a distanza una vasta gamma di dati. Una volta installato su un dispositivo, può svolgere diverse funzioni, tra cui:

  • Registrare le telefonate in entrata e in uscita.
  • Attivare il microfono del dispositivo per ascoltare le conversazioni ambientali.
  • Accedere a messaggi, email, chat e cronologia di navigazione.
  • Acquisire file, foto e video memorizzati sul dispositivo.
  • Tracciare la posizione geografica tramite GPS.

La sua caratteristica principale è la capacità di seguire la persona ovunque, superando i limiti delle tradizionali microspie ambientali, che sono legate a un luogo fisico specifico come un’automobile o un’abitazione.

Le regole della Cassazione: la sentenza “Scurato”

Una svolta fondamentale nella regolamentazione dell’uso del captatore informatico è arrivata nel 2016 con la sentenza “Scurato” delle Sezioni Unite della Cassazione. Questa decisione ha stabilito un principio chiaro: l’intercettazione di conversazioni tra presenti tramite Trojan è permessa solo a condizioni molto rigorose. In particolare, se la captazione avviene in luoghi di privata dimora (come un’abitazione o uno studio professionale), è consentita solo se vi è il fondato motivo di ritenere che in quel preciso luogo si stia svolgendo un’attività criminosa.

Tuttavia, la stessa sentenza ha introdotto un’eccezione di enorme importanza: per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, queste limitazioni vengono meno. In tali casi, il captatore può essere utilizzato anche nei luoghi di privata dimora senza la necessità di dimostrare che lì si stia commettendo un reato. Questa deroga si giustifica con la necessità di contrastare fenomeni criminali di particolare gravità e pericolosità sociale, come le associazioni mafiose.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale

Dopo la sentenza Scurato, la giurisprudenza e il legislatore hanno ulteriormente definito l’ambito di applicazione di questo strumento. La nozione di “criminalità organizzata” è stata interpretata in modo da includere non solo i reati di mafia, ma anche le associazioni per delinquere finalizzate a commettere gravi reati, come il narcotraffico.

Successivamente, con interventi legislativi come la legge n. 3/2019 (nota come “Spazzacorrotti”), l’uso del captatore informatico con le regole meno restrittive previste per la criminalità organizzata è stato esteso anche a gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione, come la corruzione e la concussione, quando commessi da pubblici ufficiali.

Cosa significa per i cittadini?

L’uso del captatore informatico rappresenta una delle massime intrusioni possibili nella sfera privata di un individuo. Le sentenze della Cassazione e le leggi successive hanno cercato di bilanciare le esigenze di indagine per reati di eccezionale gravità con la tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, come la libertà e la segretezza delle comunicazioni e l’inviolabilità del domicilio. Per il cittadino, questo significa che:

  • L’attivazione di un Trojan è una misura eccezionale, autorizzata da un giudice solo in presenza di gravi indizi di reato e per specifiche tipologie di crimini.
  • Al di fuori dei casi di criminalità organizzata e di alcuni gravi reati contro la P.A., l’uso del captatore in luoghi privati rimane fortemente limitato.
  • L’installazione e l’uso di software spia da parte di privati cittadini per monitorare altre persone (ad esempio, il coniuge) è illegale e costituisce reato.

È fondamentale distinguere l’uso legittimo di questo strumento da parte dello Stato, seppur controverso e delicato, dalle pratiche illecite di sorveglianza privata, che rappresentano una grave violazione della privacy e sono penalmente perseguibili.

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Di admin