di Annamaria Villafrate – La Cassazione con la sentenza n. 11561/2020 (sotto allegata) chiarisce che integra il reato di abbandono di animali contemplato dall’art. 727 comma 2 c.p l’utilizzo del collare elettrico perché, a prescindere dalla finalità educativa, tale condotta costituisce una modalità di detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura e capace di produrgli gravi sofferenze. Respinto quindi il ricorso dell’imputato, dichiarato inammissibile. Reato di abbandono di animaliCollare elettrico per finalità di addestramentoAbbandono di animale uso del collare elettrico anche se per addestrareReato di abbandono di animali[Torna su]
Il Tribunale condanna l’imputato per il reato di abbandono di animali contemplato dall’art. 727 c.p comma 2. Lo stesso è stato a…

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