La Corte di Cassazione è tornata di recente ad occuparsi della vexata quaestio della difficile convivenza tra libero convincimento del giudice, obbligo di motivazione e prova tecnica (cfr. II sez. penale n. 8952/2020).
La decisione è interessante, vedremo, sotto molteplici aspetti; primo fra tutti perché l’intervento nomofilattico, con le peculiarità che vedremo, è avvenuto nella fase cautelare, notoriamente caratterizzata da una particolare estensione della regola di giudizio del più probabile che non; inoltre perché trattasi del secondo annullamento con rinvio rispetto a decisioni cautelari restie a valutare con il dovuto rigore l’apporto tecnico dei consulenti della difesa.Cassazione e libero convincimento del giudiceParità tra accusa e difesa Convivenza tra libero convincimento e…