L’adozione di una persona maggiorenne è un istituto giuridico che permette di creare un legame di filiazione tra persone adulte. Per legge, uno dei requisiti fondamentali è la differenza di età tra chi adotta e chi viene adottato, che non deve essere inferiore a 18 anni. Tuttavia, una fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione ha introdotto un principio di flessibilità, stabilendo che questo rigido vincolo può essere superato in circostanze particolari per dare priorità alla sostanza dei legami affettivi.
La regola generale: il divario di 18 anni
L’articolo 291 del Codice Civile stabilisce chiaramente che l’adottante deve superare di almeno 18 anni l’età dell’adottando. Questa norma è stata concepita storicamente per ricalcare, almeno anagraficamente, il rapporto naturale tra genitore e figlio, un principio noto come imitatio naturae. L’obiettivo originario dell’adozione di maggiorenne era principalmente legato a esigenze patrimoniali e di successione, come garantire la continuità di un cognome o di un patrimonio familiare.
Per lungo tempo, questo requisito è stato interpretato in modo rigido, rappresentando un ostacolo insormontabile per molte persone che, pur avendo costruito un solido rapporto genitoriale di fatto, non rientravano nel parametro anagrafico per pochi mesi o anni.
La svolta della Cassazione: la tutela dei legami affettivi
Con la sentenza n. 7667 del 2020, la Corte di Cassazione ha segnato un punto di svolta. I giudici hanno riconosciuto che la funzione sociale dell’adozione di maggiorenne è profondamente cambiata. Oggi, l’istituto non risponde più solo a logiche patrimoniali, ma serve a dare riconoscimento giuridico a relazioni familiari consolidate, basate su un legame affettivo stabile e duraturo, la cosiddetta affectio familiaris.
Secondo la Corte, applicare il limite dei 18 anni in modo puramente matematico e anacronistico può rappresentare un’ingiustificata ingerenza nella vita familiare, protetta anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La rigidità della norma finirebbe per sacrificare la tutela di un rapporto umano consolidato a favore di un requisito formale ormai superato dalla realtà sociale.
Il principio di diritto: un’interpretazione flessibile
La Cassazione ha quindi stabilito che il giudice può, e deve, interpretare l’articolo 291 del Codice Civile in modo costituzionalmente orientato. Questo significa che, analizzando le circostanze specifiche di ogni singolo caso, il tribunale può consentire una “ragionevole riduzione” del divario di età. La decisione non è automatica, ma affidata alla valutazione del giudice, che deve accertare l’esistenza di un rapporto familiare di fatto, solido e comprovato nel tempo.
Cosa cambia per i consumatori e le famiglie
Questa evoluzione giurisprudenziale apre nuove possibilità per molte famiglie. Non si tratta di un’abolizione del requisito anagrafico, ma della possibilità di superarlo quando le circostanze lo giustificano. Chi si trova in una situazione in cui desidera formalizzare un legame genitoriale con una persona maggiorenne, ma non rispetta il divario di 18 anni per un margine ridotto, può ora presentare domanda con maggiori probabilità di successo.
Per ottenere una deroga al limite di età, è fondamentale dimostrare al giudice la solidità del legame. Ecco alcuni elementi chiave da provare:
- Lunga durata della convivenza: Dimostrare che il rapporto familiare esiste da molti anni, spesso fin dall’infanzia o adolescenza dell’adottando.
- Solidità del legame affettivo: Provare l’esistenza di un vero e proprio rapporto genitore-figlio, caratterizzato da cura, sostegno morale ed economico e condivisione della vita quotidiana.
- Riconoscimento sociale: Mostrare come la relazione sia percepita come un nucleo familiare anche all’esterno, da amici, parenti e conoscenti.
- Volontà di formalizzare una realtà esistente: L’adozione deve apparire come il naturale suggello di una situazione di fatto già consolidata e non come un atto estemporaneo.
Il caso che ha originato la sentenza riguardava un uomo che intendeva adottare la figlia trentaseienne della convivente, cresciuta con lui fin da bambina, con una differenza di età di 17 anni e 4 mesi. In un contesto simile, impedire l’adozione per pochi mesi di differenza è stato ritenuto irragionevole e contrario alla tutela della vita familiare.
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