Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 del 2020, sono state introdotte diverse misure di sostegno per le famiglie con figli, tra cui il bonus per i servizi di baby-sitting e il bonus asilo nido. Nell’aprile di quell’anno, l’INPS ha fornito chiarimenti fondamentali sulle modalità di erogazione e sulla compatibilità tra le due agevolazioni, rispondendo ai dubbi di molti genitori che affrontavano la chiusura delle scuole.

Come funzionava il Bonus Baby Sitter 2020

Il cosiddetto bonus baby sitter era una misura di sostegno economico pensata come alternativa al congedo parentale straordinario per Covid-19. L’importo del bonus variava a seconda della professione dei genitori richiedenti, con l’obiettivo di supportare chi si trovava in prima linea nella gestione dell’emergenza.

Le categorie di beneficiari e gli importi erano i seguenti:

  • Fino a 600 euro per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali e alla Gestione Separata INPS, e professionisti iscritti alle casse private.
  • Fino a 1.000 euro per lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le necessità legate all’emergenza.

L’erogazione del bonus avveniva tramite il Libretto Famiglia, uno strumento per la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale. Secondo le comunicazioni dell’INPS, i pagamenti per le prestazioni svolte a partire dal 5 marzo 2020 sarebbero stati liquidati a partire dal 15 maggio dello stesso anno, con un meccanismo di rendicontazione mensile.

La cumulabilità con il Bonus Asilo Nido

Uno dei dubbi principali per le famiglie riguardava la possibilità di beneficiare sia del bonus asilo nido sia del nuovo voucher per i servizi di baby-sitting. L’INPS ha chiarito che non sussisteva alcuna incompatibilità tra le due misure. Il bonus asilo nido poteva essere erogato anche durante il periodo di sospensione dei servizi educativi a causa della pandemia.

La condizione fondamentale per ricevere il bonus asilo nido era l’effettivo sostenimento della spesa. I genitori dovevano dimostrare di aver pagato la retta, presentando le relative fatture o ricevute. L’obbligo di pagamento derivante dal contratto con l’istituto scolastico era, infatti, il requisito determinante per l’accesso al contributo.

Importi del Bonus Asilo Nido

Il valore del bonus asilo nido era modulato in base all’ISEE minorenni del nucleo familiare:

  • 3.000 euro annui per nuclei con ISEE fino a 25.000 euro.
  • 2.500 euro annui per nuclei con ISEE da 25.001 a 40.000 euro.
  • 1.500 euro annui per nuclei con ISEE superiore a 40.000 euro.

Casi di incompatibilità e divieto di cumulo

Sebbene cumulabile con il bonus asilo nido, il bonus baby sitter presentava specifiche incompatibilità che i consumatori dovevano conoscere per evitare problemi. L’agevolazione non poteva essere richiesta se all’interno del nucleo familiare si verificava una delle seguenti condizioni:

  • Un genitore beneficiava già del congedo parentale straordinario per Covid-19. Le due misure erano alternative.
  • Un altro genitore era beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, come NASpI, CIGO o indennità di mobilità.
  • Un altro genitore era disoccupato o non lavoratore.

Era invece irrilevante che il genitore richiedente svolgesse la propria attività lavorativa in modalità smart working. La misura era infatti pensata per supportare la cura dei figli durante l’orario di lavoro, a prescindere dal luogo in cui questo veniva svolto.

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Di admin