di Annamaria Villafrate – Con l’ordinanza n. 7037/2020 (sotto allegata) la Cassazione pone fine a una disputa tra colleghi, enunciando l’importante principio di diritto in base al quale l’avvocato deve essere pagato da chi gli conferisce l’incarico, che non sempre coincide con il soggetto nel cui interesse svolge l’attività difensiva in giudizio. Principio valido anche quando l’incarico difensivo viene conferito da un avvocato a un collega in favore di un terzo e in presenza di una procura congiunta. Il contratto di patrocinio infatti non coincide con la procura alle liti se è possibile distinguere il rapporto interno ed extraprocessuale di mandato tra i due professionisti e se risulta che la procura rilasciata dal terzo ai due avvocati è solo il mezzo tecnico necessario per la rappresen…

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