L’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare durante la prima fase del lockdown a marzo 2020, ha sollevato numerosi interrogativi sulla gestione dei rapporti familiari, specialmente per le coppie separate o divorziate con figli. La principale preoccupazione riguardava la possibilità per il genitore non collocatario di continuare a esercitare il proprio diritto di visita, a fronte delle severe restrizioni alla circolazione delle persone imposte su tutto il territorio nazionale.
Le restrizioni del lockdown e i dubbi dei genitori
I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanati a marzo 2020 hanno introdotto un divieto generale di spostamento, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Questa normativa ha generato incertezza e confusione tra i genitori separati. Lo spostamento per andare a prendere o riportare i figli rientrava in una “situazione di necessità”? Un genitore poteva legittimamente opporsi alla visita dell’altro per timore del contagio?
Questi dubbi erano fondati, poiché la legge non prevedeva esplicitamente questa casistica. La questione toccava un punto delicato: il bilanciamento tra il diritto alla salute pubblica e il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, noto come principio di bigenitorialità.
La risposta del Governo: spostamenti per i figli sempre consentiti
Per dirimere ogni dubbio, il Governo è intervenuto con un chiarimento ufficiale il 10 marzo 2020. È stato specificato che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o l’affidatario, o per condurli con sé, erano pienamente consentiti. Tali movimenti venivano quindi equiparati a una “situazione di necessità”, autorizzata dai decreti emergenziali.
La condizione fondamentale era che gli spostamenti avvenissero nel pieno rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dai provvedimenti del giudice (sentenze di separazione, divorzio o altri accordi omologati). Le restrizioni del lockdown, quindi, non hanno sospeso né modificato gli accordi esistenti sulla frequentazione dei figli.
Cosa era necessario per spostarsi legalmente
Per esercitare il diritto di visita durante il periodo di lockdown, il genitore doveva adottare alcune precauzioni per giustificare il proprio spostamento in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. Era fondamentale avere con sé:
- L’autocertificazione: il modulo in cui si dichiarava che lo spostamento era determinato da una “situazione di necessità”, specificando che si trattava di prelevare o riportare i figli minori.
- Il provvedimento del Tribunale: una copia della sentenza di separazione o divorzio, o del verbale di accordo consensuale, che attestava il diritto di visita e ne regolamentava i tempi e le modalità.
Questi documenti permettevano di dimostrare la legittimità dello spostamento e di evitare sanzioni, garantendo al contempo il rispetto delle normative sanitarie e dei diritti dei minori.
Il principio di bigenitorialità confermato dai Tribunali
Anche la magistratura si è espressa rapidamente sulla questione, confermando l’interpretazione del Governo. Diverse pronunce, come quella del Tribunale di Milano dell’11 marzo 2020, hanno ribadito che l’emergenza sanitaria non poteva costituire un pretesto per sospendere unilateralmente il diritto di visita. I giudici hanno sottolineato che i provvedimenti di separazione e divorzio restavano pienamente validi e vincolanti.
Un genitore non poteva, quindi, impedire all’altro di vedere i figli adducendo un generico rischio di contagio. Eventuali modifiche agli accordi di visita avrebbero potuto essere disposte solo da un giudice, e solo in presenza di un pericolo concreto e accertato per la salute del minore, valutando caso per caso la situazione specifica.
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