di Lucia Izzo – L’art. 26, quinto comma, del d.P.R. 602/73 comporta per l’esattore un mero obbligo minimo di conservazione delle cartelle di pagamento per un quinquennio. Non si tratta, però, di un termine massimo di conservazione delle stesse. In caso di contenzioso giurisdizionale, infatti, l’esattore sarà comunque tenuto, anche oltre i cinque anni, a fornire in giudizio prova della notificazione della cartella e a conservarne prova documentale ostensibile nelle varie fasi di definizione del rapporto.Impugnazione cartelle di pagamento: limite di 5 anniCartella di pagamento e prova della notificazione in giudizioMero obbligo minimo di conservazioneCartelle di pagamento annullateImpugnazione cartelle di pagamento: limite di 5 anni[Torna su]Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Provincia…

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