L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo tra il 2016 e il 2017. La legge di bilancio 2019 ha fissato un nuovo termine per regolarizzare la propria posizione, offrendo due alternative principali ai contribuenti interessati.
Le opzioni per la ripresa dei versamenti
I soggetti beneficiari della sospensione dei contributi hanno potuto scegliere tra due modalità per saldare il proprio debito. La scadenza per entrambe le opzioni era fissata al 1° giugno 2019. È importante sottolineare che, rispettando tale termine, non venivano applicate sanzioni o interessi.
Le alternative disponibili erano:
- Pagamento in unica soluzione: Versare l’intero importo dei contributi sospesi entro il 1° giugno 2019.
- Pagamento rateale: Richiedere una dilazione del debito fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo. La richiesta doveva essere presentata entro il 1° giugno 2019, data entro cui andava anche versata la prima rata del piano.
Quali contributi rientrano nella sospensione?
La misura riguarda tutti i contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i premi per l’assicurazione obbligatoria, la cui scadenza legale di pagamento rientrava nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017. Nella sospensione erano incluse anche le rate di piani di ammortamento già in corso prima del terremoto, se la loro scadenza ricadeva nel periodo indicato.
Indicazioni operative per le diverse categorie
L’INPS ha specificato le procedure da seguire per le diverse gestioni previdenziali, al fine di garantire una corretta ripresa dei pagamenti. Le modalità variavano a seconda della categoria di appartenenza del contribuente.
Aziende con dipendenti
Le aziende con dipendenti dovevano effettuare il versamento tramite modello F24, utilizzando il codice contributo “DSOS”. Era inoltre necessario regolarizzare eventuali denunce Uniemens non trasmesse durante il periodo di sospensione, inserendo il codice “N964” per indicare l’importo dei contributi sospesi.
Artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti, la sospensione ha interessato diverse rate dei contributi sul minimale e degli acconti eccedenti il minimale del 2016 e 2017. Per il pagamento in unica soluzione, era possibile utilizzare i modelli F24 originari. Per la rateizzazione, era necessario presentare un’apposita domanda tramite il Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti. L’INPS ha ricordato che, per queste categorie, i contributi non versati non sono utilizzabili ai fini pensionistici fino al completo saldo del debito.
Liberi professionisti e committenti (Gestione Separata)
Anche i liberi professionisti e i committenti iscritti alla Gestione Separata dovevano regolarizzare la propria posizione entro il 1° giugno 2019, utilizzando il modello F24 con le causali contributo specifiche per la loro categoria (PXX/P10 per i professionisti, CXX/C10 per i committenti).
Settore agricolo e lavoro domestico
Procedure specifiche erano previste anche per le altre categorie:
- Aziende agricole e lavoratori autonomi del settore: Il pagamento doveva avvenire tramite modello F24, seguendo le indicazioni disponibili nel cassetto previdenziale dedicato.
- Datori di lavoro domestico: Potevano versare i contributi sospesi utilizzando i bollettini MAV, i canali online dell’INPS (pagoPA) o rivolgendosi ai punti della rete “Reti Amiche”.
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