Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha modificato le regole per l’accesso al gratuito patrocinio, estendendo questo diritto anche a chi è stato condannato per reati di spaccio di lieve entità. La decisione rimuove una presunzione automatica che equiparava ingiustamente i piccoli spacciatori ai vertici della criminalità organizzata, ripristinando un principio fondamentale di equità e garantendo il diritto alla difesa per tutti.

La presunzione di reddito e l’esclusione dal beneficio

In precedenza, la normativa italiana, in particolare l’articolo 76, comma 4-bis, del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/2002), stabiliva una presunzione legale quasi assoluta. Chiunque fosse stato condannato in via definitiva per reati legati agli stupefacenti, anche se aggravati, veniva automaticamente considerato come un soggetto con un reddito superiore alla soglia prevista per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Questa norma era stata introdotta con l’obiettivo di impedire che persone con ingenti patrimoni derivanti da attività illecite potessero beneficiare della difesa gratuita, un servizio destinato a chi non ha i mezzi economici per sostenere le spese legali.

Tuttavia, l’applicazione di questa regola includeva anche i casi di spaccio “di lieve entità”, disciplinati dal comma 5 dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti. Di conseguenza, anche chi era stato condannato per fatti di modesta gravità, spesso legati a situazioni di marginalità sociale ed economica, si vedeva negato l’accesso al gratuito patrocinio, senza una reale verifica della sua situazione reddituale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2022

Sollevata dal Tribunale di Firenze, la questione di legittimità costituzionale ha portato la Corte a esaminare la coerenza di tale presunzione. Con la sentenza n. 223 del 2022, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui include il reato di spaccio di lieve entità. I giudici hanno evidenziato una profonda irragionevolezza nel trattare allo stesso modo situazioni criminali molto diverse tra loro.

Il ragionamento della Corte si basa su alcuni punti chiave:

  • Incoerenza con lo scopo della norma: La presunzione di ricchezza è plausibile per i reati di criminalità organizzata, ma non per lo spaccio di lieve entità, che genera proventi minimi e spesso coinvolge persone in condizioni di povertà.
  • Violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.): Trattare in modo identico situazioni così diverse, come quella di un boss del narcotraffico e quella di un piccolo spacciatore, rappresenta una palese violazione del principio di uguaglianza.
  • Lesione del diritto alla difesa (Art. 24 Cost.): Negare il gratuito patrocinio sulla base di una presunzione non realistica impedisce di fatto ai non abbienti di difendersi in giudizio, minando un diritto inviolabile.

La Corte ha sottolineato che i piccoli spacciatori sono spesso “manovalanza” utilizzata dalle organizzazioni criminali e provengono da fasce sociali marginali. Presumere che superino la soglia di reddito per il gratuito patrocinio è, secondo i giudici, contrario alla realtà dei fatti.

Cosa cambia per i cittadini: il diritto alla difesa

L’impatto di questa sentenza è concreto e immediato. Da ora in poi, una persona condannata per spaccio di lieve entità non sarà più automaticamente esclusa dal gratuito patrocinio. La sua richiesta dovrà essere valutata nel merito, esaminando la sua reale situazione economica e patrimoniale, come avviene per tutti gli altri cittadini. Per accedere al beneficio, il richiedente dovrà dimostrare di avere un reddito imponibile annuo non superiore al limite stabilito dalla legge, che viene aggiornato periodicamente (per il 2024, la soglia è fissata a 12.838,01 euro).

Questa decisione ripristina la piena tutela del diritto alla difesa per una categoria di persone che, a causa di una presunzione irragionevole, ne era stata privata. Si tratta di un passo importante per garantire che la giustizia sia accessibile a tutti, indipendentemente dal reato commesso e dalla condizione economica, distinguendo correttamente tra i diversi livelli di gravità dei fenomeni criminali.

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Di admin