L’assegno di mantenimento, destinato al coniuge o ai figli dopo una separazione o un divorzio, non è una cifra statica. Per legge, il suo valore deve essere aggiornato annualmente per adeguarlo al costo della vita e proteggere il suo potere d’acquisto dall’erosione causata dall’inflazione. Questo meccanismo, noto come rivalutazione ISTAT, è un diritto automatico che non richiede una nuova pronuncia del giudice.

Cos’è e come funziona la rivalutazione ISTAT

La rivalutazione dell’assegno di mantenimento è un adeguamento periodico dell’importo stabilito dal tribunale. Lo scopo è garantire che la somma versata mantenga nel tempo lo stesso valore reale, permettendo al beneficiario di far fronte alle proprie esigenze nonostante l’aumento generale dei prezzi.

Il parametro di riferimento per questo calcolo è l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, calcolato e pubblicato mensilmente dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Questo indice misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un paniere di beni e servizi acquistati dalle famiglie, fornendo una fotografia attendibile dell’andamento dell’inflazione.

La base normativa per separazione e divorzio

L’obbligo di adeguare l’assegno è previsto esplicitamente dalla legge sul divorzio (Legge n. 898/1970, articolo 5). La norma stabilisce che il tribunale, nel determinare l’assegno, deve indicare un criterio di adeguamento automatico, solitamente basato sugli indici ISTAT.

Sebbene la legge sulla separazione non contenga una previsione identica, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha esteso per analogia questo principio anche agli assegni di mantenimento stabiliti in sede di separazione. Di conseguenza, la rivalutazione è un obbligo che riguarda sia l’assegno divorzile sia quello di mantenimento per il coniuge e i figli in caso di separazione consensuale o giudiziale.

Come calcolare l’adeguamento dell’assegno

Il calcolo della rivalutazione è un’operazione matematica che può essere eseguita autonomamente. L’adeguamento si applica annualmente, a partire dalla data di decorrenza dell’assegno stabilita nel provvedimento del giudice. Vediamo i passaggi pratici:

  1. Individuare l’importo base: Si parte dall’importo mensile dell’assegno stabilito originariamente dal giudice.
  2. Trovare l’indice ISTAT: È necessario consultare le tabelle ISTAT per trovare l’indice FOI del mese di decorrenza dell’assegno.
  3. Calcolare la variazione percentuale: A distanza di un anno, si confronta l’indice iniziale con quello dello stesso mese dell’anno successivo per calcolare la variazione percentuale.
  4. Applicare la percentuale: La percentuale di variazione ottenuta viene applicata all’importo base dell’assegno per determinare l’aumento. Il nuovo importo così ottenuto diventerà la base per il calcolo dell’anno seguente.

Esempio pratico

Supponiamo che un giudice abbia stabilito un assegno di 400 euro al mese a partire da marzo 2023. Per calcolare la rivalutazione a marzo 2024, si dovrà verificare la variazione percentuale dell’indice FOI tra marzo 2023 e marzo 2024. Se, ad esempio, la variazione fosse dell’1,5%, il calcolo sarebbe:

  • Aumento: 400 euro * 1,5% = 6 euro
  • Nuovo assegno da marzo 2024: 400 euro + 6 euro = 406 euro

L’importo di 406 euro diventerà la nuova base di calcolo per la rivalutazione di marzo 2025.

Cosa fare se l’obbligato non paga la rivalutazione

La rivalutazione ISTAT è un obbligo di legge. Il soggetto obbligato al versamento deve applicarla automaticamente ogni anno, senza bisogno di una richiesta formale da parte del beneficiario. Se ciò non avviene, il beneficiario ha il diritto di richiedere non solo l’adeguamento dell’importo corrente, ma anche il pagamento di tutte le somme arretrate non versate negli anni precedenti.

Le azioni a tutela del consumatore includono:

  • Invio di una lettera di diffida: Un sollecito formale inviato tramite raccomandata A/R o PEC, in cui si richiede il pagamento degli arretrati e l’adeguamento dell’assegno corrente.
  • Ricorso all’azione legale: Se la diffida non produce effetti, è possibile avviare un’azione esecutiva (come un pignoramento) sulla base del provvedimento di separazione o divorzio, che costituisce titolo esecutivo per recuperare le somme dovute.

È importante ricordare che il diritto a richiedere gli arretrati si prescrive in cinque anni.

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Di admin