
Il gratuito patrocinio e la dichiarazione di distrazione delle spese non sono istituti incompatibili, quest’ultima non comporta la revoca o la rinuncia al beneficio. Solo parte assistita che richiede l’ammissione al patrocinio gratuito e che ne ha diritto, può decidere se rinunciarvi o meno, non l’avvocato con le sue scelte, come quella di chiedere la distrazione delle spese. Principio espresso nella Cassazione n. 29746/2022 (sotto allegata) La vicenda processuale
Il Giudice del Lavoro revoca l’ammissione al patrocinio gratuito …