Cos’è la gestione di affari altruiGli elementi della fattispecieDivieto dell’interessatoGli obblighi dell’interessatoCos’è la gestione di affari altrui[Torna su]
All’interno del nostro ordinamento, la gestione di affari altrui si pone come una delle fonti di obbligazioni previste direttamente dalla legge (cfr. art. 1173 c.c.).
Infatti, la semplice assunzione spontanea (cioè realizzata in assenza di un contratto vincolante) della gestione di un affare nell’interesse altrui è idonea a far sorgere in capo al gestore l’obbligo di continuare ed eventualmente portare a termine l’affare, fino a quando l’interessato (o, se deceduto, un suo erede) non sia in grado di provvedervi (art. 2028 c.c.).
Parimenti, in capo all’interessato sorgono degli obblighi altrettanto specifici, che analizzeremo…

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