L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico pensato per proteggere le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Introdotta con la legge n. 6 del 2004, questa misura si distingue per la sua flessibilità, con l’obiettivo di limitare il meno possibile la capacità di agire della persona, offrendo un supporto su misura per le sue reali necessità.

Chi può beneficiare dell’amministrazione di sostegno

Questa misura di protezione è rivolta a una vasta platea di soggetti in condizioni di fragilità. Non si tratta solo di anziani o persone con disabilità gravi e permanenti, ma anche di chiunque si trovi in una situazione di vulnerabilità che compromette la gestione autonoma della propria vita. L’obiettivo è fornire un aiuto concreto senza ricorrere a misure più invasive come l’interdizione o l’inabilitazione.

Possono richiedere o beneficiare di un amministratore di sostegno, ad esempio:

  • Persone anziane con difficoltà nella gestione del patrimonio o della salute.
  • Soggetti con disabilità fisiche o psichiche.
  • Persone affette da patologie degenerative come l’Alzheimer.
  • Individui con dipendenze da alcol, droghe o gioco d’azzardo.
  • Pazienti che affrontano un lungo periodo di degenza ospedaliera o riabilitazione.

La nomina viene disposta dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario, su ricorso dello stesso interessato, del coniuge, dei parenti, del pubblico ministero o dei responsabili dei servizi sanitari e sociali.

I poteri dell’amministratore: un ruolo su misura

I poteri dell’amministratore di sostegno non sono standard, ma vengono definiti specificamente dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina. Questo approccio sartoriale è il cuore della riforma: l’intervento è calibrato sulle esigenze concrete della persona, lasciandole piena autonomia per tutti gli atti che è in grado di compiere da sola.

Il giudice stabilisce per quali atti il beneficiario deve essere sostituito dall’amministratore e per quali deve essere semplicemente assistito. Generalmente, i poteri riguardano la sfera patrimoniale e la cura della persona. Tra i compiti più comuni rientrano:

  • Gestione economica: amministrare il conto corrente, pagare bollette, affitti e imposte, presentare la dichiarazione dei redditi.
  • Amministrazione del patrimonio: gestire proprietà immobiliari, investimenti o richiedere autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione (come la vendita di un immobile).
  • Cura della persona: prestare il consenso informato per trattamenti sanitari, scegliere una struttura di ricovero o un assistente domiciliare, sempre nel rispetto della volontà del beneficiario.
  • Rapporti con la burocrazia: gestire le pratiche con enti pubblici come INPS, Agenzia delle Entrate o ASL.

L’amministratore ha il dovere di agire tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informandolo delle decisioni da prendere e, per quanto possibile, coinvolgendolo nel processo decisionale.

Limiti all’esercizio del potere e diritti del beneficiario

Il principio fondamentale dell’amministrazione di sostegno è la minima limitazione possibile della capacità del beneficiario. Per questo, la legge pone dei limiti chiari all’azione dell’amministratore, proteggendo la sfera più intima e personale dell’individuo.

Il beneficiario conserva la capacità di compiere tutti gli atti che non sono espressamente indicati nel decreto del giudice. In particolare, mantiene il diritto di compiere i cosiddetti “atti personalissimi”, ovvero quelle scelte che riguardano la propria vita privata e che nessuno può compiere al suo posto. Salvo diversa e specifica disposizione del giudice, l’amministratore di sostegno non può intervenire su:

  • Matrimonio e unione civile.
  • Riconoscimento di figli.
  • Redazione, modifica o revoca del testamento.
  • Donazioni (salvo specifica autorizzazione del giudice).
  • Decisioni strettamente personali che non hanno rilevanza giuridica o patrimoniale.

Inoltre, l’amministratore non può compiere atti in conflitto di interessi con il beneficiario e deve rendere conto periodicamente del suo operato al Giudice Tutelare, presentando una relazione dettagliata sulla gestione patrimoniale e sulle condizioni di vita dell’assistito.

Cosa fare se l’amministratore non agisce correttamente

Il sistema prevede meccanismi di controllo per garantire che l’amministratore agisca sempre nell’esclusivo interesse del beneficiario. Se un amministratore di sostegno abusa dei propri poteri, trascura i propri doveri o si dimostra inadeguato al compito, è possibile intervenire. Il beneficiario stesso, i suoi familiari o i servizi sociali possono segnalare le irregolarità al Giudice Tutelare. Quest’ultimo, dopo aver svolto le opportune verifiche, può adottare diversi provvedimenti, come richiamare l’amministratore ai suoi doveri, sostituirlo con un’altra persona o, nei casi più gravi, revocare l’incarico e avviare le procedure per il risarcimento di eventuali danni.

Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.

Contattaci su WhatsApp

Per assistenza contatta Sportello Consumatori

Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org

Contattaci su WhatsApp

Di admin